Occupazione suolo pubblico e verifica tributaria: no al rinnovo per inadempienza (TAR Sicilia n. 1554 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di rinnovo dell’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico fondato sulla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali è legittimo quando il Comune abbia adottato il relativo regolamento in forza dell’art. 15-ter d.l. n. 34/2019, convertito con modificazioni nella l. n. 58/2019. La verifica compiuta in sede di istruttoria dell’istanza di rinnovo rientra tra i segmenti temporali espressamente previsti dalla norma, che abilita l’ente a subordinare rilascio, rinnovo e permanenza in esercizio alla regolarità tributaria del richiedente. Nel procedimento amministrativo il principio tempus regit actum impone di considerare le modifiche normative intervenute durante il procedimento, senza cristallizzare l’assetto alla data dell’istanza. L’autorizzazione annuale non genera alcun legittimo affidamento in capo al richiedente, essendo per sua natura limitata nel tempo. La misura non è irragionevole né sproporzionata, trattandosi di applicazione vincolata e necessitata del regolamento.
Il Fatto
Un imprenditore del settore della ristorazione, titolare di una ditta individuale, presenta istanza di rinnovo per l’occupazione di suolo pubblico antistante il proprio esercizio commerciale. Il Comune comunica che la richiesta non può essere evasa e adotta un’ordinanza di sgombero, con intimazione a lasciare libero il suolo, ordine di chiusura dell’esercizio fino al pagamento delle spettanze e irrogazione di sanzioni. Segue un avviso di sgombero coatto.
Il ricorrente impugna la nota di diniego, l’ordinanza, l’avviso di sgombero e, in via incidentale, la deliberazione consiliare che ha approvato il regolamento per il contrasto all’evasione dei tributi locali, chiedendo anche l’accertamento del diritto al rilascio del rinnovo. Deduce violazioni procedimentali, illegittimità derivata del regolamento, inapplicabilità temporale dello stesso e violazione dei principi di proporzionalità e affidamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, dopo un remand disposto in sede cautelare, rileva anzitutto che, quanto alla posizione tributaria, il bene della vita è stato soddisfatto: il motivo ostativo al rilascio della nuova autorizzazione risulta superato. Su questo segmento il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, circostanza confermata in udienza dal difensore.
Quanto al resto, le dedotte violazioni procedimentali sono superate dal remand, nel cui ambito il ricorrente ha potuto espletare il proprio apporto difensivo e collaborativo. Il Comune ha verificato la regolarità dei tributi in sede di istruttoria dell’istanza di rinnovo, in uno dei segmenti temporali previsti dall’art. 15-ter d.l. n. 34/2019, che consente di subordinare rilascio, rinnovo e permanenza in esercizio alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali.
Il provvedimento è stato adottato in sede di rinnovo e non per revocare un’autorizzazione in corso di validità. L’art. 47 del regolamento comunale sul canone patrimoniale consente di modificare, sospendere o revocare la concessione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, tra cui il contrasto all’evasione. In tale contesto si inserisce il regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 09.07.2025.
Non coglie nel segno la tesi dell’inapplicabilità temporale. Nel procedimento amministrativo il principio tempus regit actum impone di considerare anche le modifiche normative intervenute nel corso del procedimento, non potendo l’amministrazione cristallizzare l’assetto alla data dell’istanza. Poiché la domanda è stata scrutinata quando il regolamento era già in vigore, il Comune era tenuto a verificarne il rispetto.
Nessun legittimo affidamento è invocabile, avendo l’autorizzazione durata annuale e natura limitata nel tempo. La misura è proporzionata e ragionevole, trattandosi di applicazione vincolata del regolamento. Il ricorrente, inoltre, non ha provato l’adesione al piano di rateizzazione. Il ricorso è pertanto in parte improcedibile e in parte rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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