Concorsi pubblici: la sopravvenuta eliminazione della soglia di sbarramento determina la cessazione della materia del contendere (TAR Puglia n. 535 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo avente ad oggetto l’impugnazione di una graduatoria concorsuale e degli atti della prova preselettiva, la sopravvenuta adozione da parte dell’amministrazione di una determina che elimina la soglia di sbarramento, oggetto di controversia, fa venir meno l’interesse alla decisione del ricorso. In tale evenienza, il giudice dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., prendendo atto della cessazione della materia del contendere. Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della natura e della peculiarità della controversia, definita in rito.
Il Fatto
Alcuni candidati partecipavano a una procedura concorsuale per la copertura di posti di categoria D1 presso un Comune, superando la prova preselettiva. Avendo appreso di non essere stati ammessi alla successiva prova scritta, impugnavano la graduatoria di merito e gli atti presupposti, contestando in particolare l’introduzione di una soglia di sbarramento non prevista dall’avviso originario. Con motivi aggiunti, estendevano l’impugnazione alla determina dirigenziale che approvava i verbali della commissione giudicatrice.
Nel corso del giudizio, il Comune adottava una nuova determina con cui eliminava la soglia di sbarramento oggetto di contestazione. Parte ricorrente, con apposita memoria, dichiarava quindi la cessazione della ragione del contendere, all’esito delle rettifiche intervenute nel procedimento concorsuale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, nell’imminenza dell’udienza di smaltimento, ha rilevato come parte resistente avesse dichiarato l’avvenuta eliminazione della soglia di sbarramento con una determina sopravvenuta, depositata in atti. Ha altresì constatato che parte ricorrente aveva espressamente evidenziato, con apposita memoria, la cessazione della ragione dello specifico contendere.
La pronuncia si fonda sul principio per cui la sopravvenienza di un provvedimento che elimini l’atto lesivo e soddisfi l’interesse sostanziale del ricorrente determina il venir meno dell’interesse alla decisione. In tale evenienza, il giudice non deve procedere all’esame del merito delle censure, atteso che la controversia ha perso la sua ragion d’essere.
Sulla base di tali rilievi, il Collegio ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 85, comma 9, cod. proc. amm., e ha compensato le spese di lite tra tutte le parti, in ragione della natura e della peculiarità della controversia, comunque definita in rito.
Nota della Redazione
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