Prevalenza del contenuto sulla rubrica nella formula di gara (Cons. Stato n. 5298 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di contrasto tra la rubrica e il contenuto di una disposizione della lex specialis di gara, prevale il contenuto, in applicazione del brocardo rubrica legis non est lex. La stazione appaltante non può dare applicazione al nomen iuris del metodo di calcolo del punteggio economico quando la formula matematica enunciata descriva in modo chiaro e univoco un diverso criterio. La scelta del criterio di ponderazione dell’offerta economica rientra nell’ampia discrezionalità della stazione appaltante, che può legittimamente adottare formule volte a compattare i punteggi e a ridurre le distanze tra le offerte economiche, in funzione coerente con la prevalenza degli elementi qualitativi dell’offerta.
Il Fatto
Una società, seconda classificata in una gara per l’affidamento del servizio di invio e ricezione della corrispondenza per conto di un comune, impugnava l’aggiudicazione disposta in favore di altra concorrente. L’importo a base d’asta era di 392.673 euro e il criterio di aggiudicazione era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Il disciplinare di gara, all’Allegato 3, richiamava formalmente il metodo della “interpolazione lineare“, ma descriveva la formula Ci = Amax/Ai, espressiva del criterio della proporzione inversa. La stazione appaltante aveva dapprima applicato l’interpolazione lineare, poi aveva applicato la proporzione inversa, mutando l’esito della graduatoria. Il TAR Veneto rigettava il ricorso; la società proponeva appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato muove dalla struttura dell’Allegato 3 del disciplinare. La prima parte, ove si richiama l’interpolazione lineare, va ricondotta alla rubrica della disposizione; la restante descrizione della formula ne costituisce il contenuto. Il contrasto tra rubrica e contenuto si risolve in base al principio rubrica legis non est lex: il contenuto imperativo ed effettivo della norma risiede nel corpo del testo, non nella sintesi iniziale, che ha mero scopo descrittivo e orientativo.
Nel caso di specie la formulazione della disposizione è ampiamente chiara nel descrivere il meccanismo della proporzione inversa. L’impropria intestazione contenuta nella rubrica, verosimilmente un refuso, non incrina l’univocità della regola matematica precostituita. Ciò che rileva è la formula matematica effettivamente descritta, non la denominazione formale del metodo: prevale l’aspetto contenutistico su quello nominalistico.
La Corte ritiene inconferente il richiamo giurisprudenziale di pari sezione secondo cui l’algoritmo deve adeguarsi alla norma. La distinzione è netta: l’algoritmo implica un procedimento logico e sequenziale di carattere dinamico; la formula matematica descrive una regola statica e ben precisa.
Quanto all’incertezza del bando, la stazione appaltante, dinanzi a una formulazione chiara del contenuto, non poteva che dare applicazione vincolata al meccanismo della proporzione inversa, in ossequio al principio di conservazione degli atti giuridici. L’art. 17 del disciplinare, del resto, riferiva l’offerta economica ai prezzi assoluti, non ai ribassi percentuali.
Sul terzo motivo, la Corte conferma l’ampia discrezionalità della stazione appaltante nella scelta delle formule, in coerenza con la finalità di valorizzare le componenti qualitative. La formula inversamente proporzionale non è manifestamente abnorme o irragionevole, garantendo un apprezzabile collegamento proporzionale tra ribasso e punteggio. L’appello è rigettato, con spese compensate.
Nota della Redazione
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