Ottemperanza per la carta docenti del supplente anche davanti al giudice amministrativo (TAR Puglia n. 81 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. L’azione è limitata alla stretta esecuzione del giudicato ed è ontologicamente diversa dall’esecuzione civile. L’esecuzione dell’ordine del giudice costituisce un inderogabile dovere d’ufficio per la pubblica amministrazione. La mancata allegazione di elementi comprovanti l’intervenuta ottemperanza, pur a fronte della dedotta inerzia, legittima l’accoglimento del ricorso e la condanna dell’amministrazione a provvedere, con nomina fin da subito di un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento.

Il Fatto

La vicenda trae origine dalla sentenza del Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto a una docente il diritto all’attribuzione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, nella misura di euro 500,00 annui, oltre interessi e rivalutazione.

Nonostante la sentenza fosse passata in giudicato e fosse stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’amministrazione non aveva dato esecuzione al dictum. La docente proponeva quindi ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, chiedendo la condanna dell’amministrazione a dare piena esecuzione al giudicato e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha preliminarmente inquadrato la fattispecie nell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente il giudizio di ottemperanza per l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. Il Collegio ha precisato che tale giudizio è circoscritto alla stretta esecuzione del giudicato e non può estendersi a domande ulteriori.

Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti processuali: la regolarità della notifica del ricorso, l’osservanza del dimezzamento dei termini di deposito e la comprovata valenza di cosa giudicata della sentenza, certificata dal Tribunale di Taranto. Ha inoltre accertato il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, per l’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.

Quanto al merito, il Ministero costituito non aveva contestato l’inadempimento, limitandosi a depositare una nota dell’Ufficio Scolastico Regionale che dichiarava l’incompetenza a provvedere e dava atto dell’invio degli atti alla Direzione Generale competente. Tale documentazione, ad avviso del Collegio, nulla dimostrava in punto di intervenuta ottemperanza alla statuizione giudiziale.

Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato accolto, ordinando al Ministero di dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza. Per l’ipotesi di infruttuoso decorso del termine, il TAR ha nominato fin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore Generale per il personale scolastico, con facoltà di delega, senza diritto a compenso trattandosi di funzioni affidate a un dipendente già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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