La discrepanza tra preavviso di revoca e archiviazione del nulla osta fonda la cautela (TAR Puglia n. 15 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegittima, nella fase cautelare, l’archiviazione dell’istanza di nulla osta al lavoro stagionale quando il provvedimento di archiviazione si fonda su una ragione – la mancata trasmissione del contratto di soggiorno firmato digitalmente – che non era stata contestata all’interessato nel preavviso di revoca. La discrepanza tra il preavviso e il provvedimento finale ingenera nelle parti private una fondata aspettativa di regolarità del procedimento, tanto più quando il datore di lavoro ha provveduto al caricamento del contratto sul portale prima della notifica del preavviso medesimo. Ne consegue la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., con salvezza dei successivi provvedimenti dell’Amministrazione.
Il Fatto
Un lavoratore straniero impugnava davanti al TAR il provvedimento con cui la Prefettura – Sportello Unico per l’Immigrazione aveva disposto l’archiviazione dell’istanza relativa al rilascio del nulla osta per lavoro stagionale. L’archiviazione risultava motivata dalla “mancata trasmissione nei termini di legge del contratto firmato digitalmente”. Il ricorrente deduceva, tuttavia, che tale circostanza non gli era stata contestata nel preavviso di revoca del nulla osta. Il giudice amministrativo, con decreto presidenziale, aveva già accolto l’istanza di misure cautelari monocratiche ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm. Nella camera di consiglio fissata per la conferma della misura, il ricorrente insisteva per la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.
La Motivazione della Corte
Il TAR, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto fondata la censura incentrata sulla contraddizione tra quanto comunicato con il preavviso di revoca e quanto indicato nel provvedimento di archiviazione. In particolare, la circostanza posta a base dell’atto finale – la mancata trasmissione del contratto firmato digitalmente – non risultava essere stata contestata al ricorrente nel preavviso, con conseguente lesione del principio del contraddittorio procedimentale.
Il collegio ha inoltre valorizzato la sequenza temporale dei fatti: il datore di lavoro aveva caricato sul portale il contratto di soggiorno e lavoro sottoscritto con la propria firma digitale in data 19.8.2025, mentre solo una settimana dopo, il 26.8.2025, l’Amministrazione aveva notificato un preavviso di revoca che non faceva menzione di alcuna irregolarità riguardante il deposito del contratto. Tale condotta aveva ingenerato nelle parti private la fondata aspettativa che la fase del caricamento fosse priva di irregolarità.
Il TAR ha precisato che il ritardo nella trasmissione del contratto non poteva comunque essere ascritto alla responsabilità del lavoratore. Ha inoltre osservato che la mancanza dell’attestazione dell’idoneità alloggiativa, indicata soltanto nella relazione della Prefettura del 7.01.2026, non risultava evidenziata nel provvedimento di archiviazione impugnato, ulteriore elemento di censura.
Ritenuta sussistente la danno grave ed irreparabile allegato dalla parte ricorrente, il collegio ha accolto l’istanza cautelare, disponendo la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati e la compensazione delle spese della fase cautelare, fissando l’udienza pubblica di merito al 22 dicembre 2026.
Nota della Redazione
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