Riapertura del procedimento per vizio istruttorio nella revoca di nulla osta per lavoro stagionale (TAR Puglia n. 16 del 14.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di revoca di un nulla osta per lavoro stagionale, l’Amministrazione è tenuta a compiere un’approfondita attività istruttoria, valutando tutta la documentazione prodotta dall’istante. L’omessa considerazione di tale documentazione integra un deficit istruttorio che inficia il provvedimento, rendendo legittima la sua sospensione cautelare. In tal caso, il giudice amministrativo può disporre la riapertura del procedimento, ordinando all’Amministrazione di adottare un nuovo provvedimento espresso e congruamente motivato, che ritiri quello impugnato o lo confermi con motivazione approfondita.

Il Fatto

La vicenda trae origine dal provvedimento con cui la Prefettura – Sportello Unico per l’Immigrazione ha disposto la revoca del nulla osta per lavoro stagionale rilasciato al ricorrente. Avverso tale determinazione, il richiedente ha proposto ricorso, chiedendo l’annullamento del provvedimento previa sospensione della sua efficacia. Il ricorrente ha inoltre presentato istanza di misure cautelari monocratiche, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm., che è stata accolta con decreto presidenziale. Nella camera di consiglio del 13 gennaio 2026, le parti hanno discusso l’istanza cautelare incidentale.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia, in una sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto fondata la censura concernente il deficit istruttorio in cui è incorsa la Prefettura nell’adottare il provvedimento di revoca. Secondo il Collegio, l’Amministrazione non avrebbe adeguatamente considerato la documentazione allegata dalla parte ricorrente, la quale avrebbe potuto dimostrare l’usufruibilità e l’idoneità del nulla osta revocato.

In accoglimento dell’istanza, il Tribunale ha disposto la sospensione ad tempus dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, finalizzata all’immediato riesame della questione. La Prefettura è stata pertanto invitata a riaprire il procedimento e a concluderlo con un nuovo provvedimento espresso e congruamente motivato, che dovrà ritirare l’atto impugnato se la documentazione risultasse effettivamente utilizzabile, o confermarlo con una motivazione più approfondita.

A sostegno della decisione, il Collegio ha ritenuto sussistente il danno grave e irreparabile allegato dal ricorrente, connesso alla perdita dell’opportunità lavorativa stagionale. Al contempo, ha fissato un termine di 30 giorni per il deposito del nuovo provvedimento e ha programmato l’udienza camerale per il prosieguo della fase cautelare, nonché l’udienza di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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