Illegittimità del silenzio inadempimento e natura dell’istanza reiterativa (TAR Campania n. 4407 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza con cui il privato, dopo un primo diniego non impugnato, si limita a reiterare la propria richiesta, adducendo elementi documentali già valutati dall’Amministrazione, non determina un nuovo obbligo provvedimentale e non configura pertanto un’ipotesi di silenzio inadempimento. Ove la nuova istanza introduca invece una questione nuova, quale quella dell’intervenuta usucapione, la pretesa sostanziale è volta ad ottenere un accertamento di un diritto soggettivo, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. L’azione avverso il silenzio è inammissibile sia quando il provvedimento è già stato adottato sia quando la controversia involge situazioni di diritto soggettivo.
Il Fatto
La società ricorrente richiedeva al Comune il nulla osta per l’apertura di un varco nel muro perimetrale per accedere alla pubblica via da un fondo che asseriva di possedere. L’Amministrazione rispondeva con una nota del 2024, esprimendo parere negativo, in quanto il fondo risultava inserito nell’inventario del patrimonio immobiliare dell’Ente, e menzionando ulteriori accertamenti in corso. A distanza di tempo, la società presentava una nuova istanza, con cui informava l’Amministrazione di essere proprietaria del bene in forza di una scrittura privata autenticata e, comunque, di averne maturato la proprietà per usucapione, reiterando la richiesta di nulla osta. Avverso il silenzio serbato dal Comune su tale ultima istanza, la società proponeva ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accolto l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune, rilevando come l’istanza della ricorrente fosse già stata esitata con la nota del 2024, non impugnata. La nuova richiesta, lungi dal configurare un inadempimento, si presentava come meramente reiterativa della precedente, in quanto la scrittura privata richiamata era la stessa già valutata dall’Amministrazione e non costituiva un quid novi.
Quanto alla questione dell’usucapione, sollevata per la prima volta, il Collegio ha osservato che essa involge profili di diritto soggettivo, la cui cognizione esula dall’istituto del silenzio inadempimento, essendo la pretesa sostanzialmente volta a ottenere un accertamento da parte dell’Amministrazione dell’intervenuta usucapione.
La Corte ha concluso dichiarando il ricorso inammissibile sotto un duplice profilo: per l’assenza di un obbligo provvedimentale attuale, derivante dalla natura reiterativa dell’istanza, e per il difetto di giurisdizione, discendente dalla natura di diritto soggettivo della situazione giuridica fatta valere.
Nota della Redazione
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