Sopravvenuta carenza di interesse per rinuncia e autotutela amministrativa (TAR Puglia n. 14 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di rinuncia al ricorso e la contestuale rettifica in autotutela della graduatoria da parte dell’amministrazione, intervenuta in corso di causa, integrano una sopravvenuta carenza di interesse. Tale sopravvenienza rende chiara e definitiva l’inutilità pratica di una pronuncia, anche cautelare, di annullamento dei provvedimenti impugnati, con conseguente declaratoria di non luogo a provvedere sull’istanza cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm.. La mancata notifica della rinuncia alle controparti non osta alla declaratoria, poiché il giudice può qualificare gli atti intervenuti come fatti sopravvenuti idonei a definire il giudizio.
Il Fatto
La ricorrente, partecipante a un avviso pubblico per soli titoli per il conferimento di incarichi provvisori di logopedista, impugnava la graduatoria finale e gli atti connessi, lamentando l’erronea attribuzione di un punteggio complessivo che la collocava al cinquantanovesimo posto, anziché al primo, con conseguente lesione dell’interesse all’utile collocamento in graduatoria.
Con istanza depositata ma non notificata alle controparti, il difensore della ricorrente dichiarava la rinuncia al ricorso, atteso che l’Azienda Sanitaria Locale, all’esito della notifica del ricorso introduttivo, aveva disposto in autotutela la rettifica della graduatoria.
La Motivazione del TAR
Il Tribunale, esaminata l’istanza di sospensione cautelare presentata ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., ha ritenuto che la rinuncia al ricorso, sebbene non notificata alle parti, potesse essere qualificata come sopravvenuta carenza di interesse. Il Collegio ha valorizzato il dato oggettivo della rettifica della graduatoria disposta in autotutela dall’amministrazione resistente, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso.
Tale circostanza è stata considerata un fatto sopravvenuto in corso di causa, idoneo a rendere chiara e definitiva l’inutilità, sul piano pratico, di un’eventuale pronuncia di annullamento dei provvedimenti impugnati, sia in sede cautelare sia nel merito.
Il giudice ha quindi dichiarato il non luogo a provvedere sull’istanza cautelare, assorbendo ogni altra questione. La pronuncia si fonda sulla valutazione dell’interesse processuale alla luce degli atti di autotutela dell’amministrazione, che hanno determinato l’eliminazione della lesione lamentata.
Nota della Redazione
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