Integrazione tariffaria e decurtazione dell’8% nel contratto sanitario: l’adeguamento prezzi segue il Capitolato (TAR Puglia n. 44 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di revisione prezzi negli appalti pubblici di servizi sanitari, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, co. 1, lett. e), n. 2, cod. proc. amm. comprende sia l’an che il quantum della pretesa revisionale, anche quando essa deriva da clausole contrattuali. L’adeguamento tariffario disposto da una delibera regionale non attribuisce all’operatore economico il diritto a vedersi integralmente riconosciuta la nuova tariffa massima, quando il contratto e il capitolato speciale d’appalto prevedano la decurtazione della quota di locazione e della percentuale dell’8% per spese di organizzazione e amministrazione. La clausola contrattuale che recepisce il criterio di calcolo dell’offerta costituisce la fonte legittima della determinazione del corrispettivo, in assenza di contrarietà a norme regolamentari che non disciplinino specificamente la composizione delle voci tariffarie.
Il Fatto
La società ricorrente, aggiudicataria dell’appalto per la gestione di strutture della salute mentale, impugnava la delibera con cui l’ASL aveva integrato la retta giornaliera del Centro Diurno, applicando la decurtazione dell’8% per spese di organizzazione e amministrazione in aggiunta a quella relativa al fitto, secondo il Capitolato speciale d’appalto. L’operatore lamentava il difetto assoluto di attribuzione dell’ASL, la violazione del R.R. n. 11/2008 e delle delibere regionali, e il mancato riconoscimento degli interessi moratori.
La ricorrente contestava in particolare la riparametrazione delle tariffe massime fissate dalla Regione con le D.G.R. n. 1085/2021 e n. 1490/2022, sostenendo che l’unica detrazione consentita fosse quella relativa ai costi di locazione, e chiedeva la corretta revisione del prezzo d’appalto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, richiamando il consolidato orientamento delle Sezioni Unite secondo cui la giurisdizione esclusiva in materia di revisione prezzi comprende anche la quantificazione del compenso, superando la distinzione tra interesse legittimo e diritto soggettivo all’interno della specifica materia.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto infondate le censure sulla pretesa incompetenza dell’ASL, osservando che la delibera impugnata non si sostituiva alla Regione, ma dava attuazione alle disposizioni regionali attraverso il criterio di calcolo previsto dal Capitolato. La decurtazione dell’8%, lungi dall’essere una riduzione illegittima della tariffa, costituiva l’applicazione della clausola negoziale con cui l’aggiudicataria aveva formulato l’offerta sulla base della retta massima decurtata della quota di locazione e della percentuale per le spese di organizzazione.
Il Tribunale ha evidenziato che il R.R. n. 11/2008, pur disciplinando la ridefinizione delle tariffe e l’ipotesi dell’immobile di proprietà del gestore, non conteneva alcuna previsione che escludesse la possibilità di ulteriori decurtazioni pattuite in sede di gara. La clausola del contratto Rep. n. 1283 del 24.06.2021, che richiamava integralmente l’art. 2 del Capitolato, vincolava l’operatore al criterio di calcolo ivi stabilito, con la conseguenza che l’adeguamento tariffario andava calcolato secondo il medesimo meccanismo previsto per la determinazione del prezzo iniziale.
Quanto alla domanda di interessi moratori ex art. 3 del D.Lgs. n. 231/2002, il Collegio ha rilevato che l’ASL non era stata posta in condizione di procedere alla liquidazione per l’emissione di fatture generiche e per la mancata indicazione dei riferimenti necessari alle verifiche contabili.
Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati pertanto respinti, con compensazione delle spese tra le parti costituite.
Nota della Redazione
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