La decurtazione dell’8% per spese di organizzazione nel recepimento degli adeguamenti tariffari regionali è legittima se prevista dal capitolato (TAR Puglia n. 42 del 08.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’adeguamento tariffario delle strutture riabilitative psichiatriche, disposto a livello regionale, non si traduce in un automatismo applicativo in capo all’Azienda Sanitaria Locale, la quale, nel recepirlo, resta vincolata alle clausole del Capitolato Speciale d’appalto che disciplinano il rapporto contrattuale. La decurtazione dell’8% per spese di organizzazione e amministrazione, prevista dal capitolato, si applica legittimamente anche agli incrementi tariffari successivi, atteso che il Reg. Reg. Puglia n. 11/2008 non circoscrive il potere dell’ASL alla sola quota di locazione dell’immobile. Il contratto d’appalto, nel suo complesso, costituisce la fonte che determina l’an e il quantum dell’adeguamento, sicché l’operazione di scomputo operata dall’Amministrazione non integra né un difetto assoluto di attribuzione né una violazione delle Delibere di Giunta Regionale. Rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. amm., sia le questioni attinenti all’an sia quelle relative alla quantificazione della revisione prezzi, anche quando la pretesa derivi da previsioni contrattuali.

Il Fatto

Una società cooperativa, esecutrice di un appalto quinquennale per la gestione di strutture dedicate alla salute mentale, impugnava la delibera con cui l’A.S.L. di Taranto aveva recepito gli adeguamenti tariffari disposti dalle Delibere di Giunta Regionale n. 1085/2021 e n. 1490/2022. Nel quantificare le integrazioni per il Centro Diurno gestito dalla ricorrente, l’Amministrazione aveva applicato la decurtazione dell’8% per spese di organizzazione e amministrazione, oltre allo scomputo della quota di locazione, così come previsto dal Capitolato Speciale d’appalto. La società contestava tale operazione, sostenendo che l’ASL avrebbe dovuto limitarsi a sottrarre la sola quota relativa al fitto, e lamentava la mancata corresponsione degli interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 231/2002.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, richiamando il recente orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ord. n. 2160 del 2019 e n. 2934 del 2025) secondo cui la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di revisione prezzi ha portata ampia e generale, comprendendo sia l’accertamento dell’an sia la quantificazione del compenso, anche quando la pretesa trova fonte in clausole contrattuali.

Nel merito, il Collegio ha ritenuto infondate le censure della ricorrente. Il contratto di appalto, stipulato all’esito di procedura ad evidenza pubblica, prevedeva espressamente all’art. 2 del Capitolato che la retta dovesse essere determinata applicando la tariffa massima regionale decurtata della quota di locazione e della percentuale dell’8% relativa alle spese di organizzazione e amministrazione. Tale clausola, contrattualmente vincolante per l’intera durata del rapporto, non contrasta con il Reg. Reg. Puglia n. 11/2008.

Il Tribunale ha infatti osservato che il regolamento regionale, pur disciplinando la ridefinizione delle tariffe sulla base dei costi derivanti dai requisiti strutturali e organizzativi, non contiene alcuna disposizione che limiti il potere dell’ASL alla sola decurtazione della quota di fitto. Al contrario, l’art. 9 del regolamento si limita a stabilire i criteri di rivalutazione tariffaria, senza dettare alcuna disciplina in ordine agli scomputi applicabili in sede di recepimento.

Né può configurarsi un difetto assoluto di attribuzione, poiché l’Amministrazione sanitaria non ha autonomamente rideterminato le tariffe regionali, ma si è limitata ad applicare le clausole del capitolato nel calcolo dell’adeguamento spettante al gestore. L’operazione di scomputo, essendo espressamente prevista dalla lex specialis di gara, risulta coerente con il quadro normativo e contrattuale di riferimento. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso principale e i motivi aggiunti sono stati respinti, con compensazione delle spese stante la complessità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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