Verifica di anomalia globale e offerta non resiliente nell’accordo quadro (TAR Lazio n. 1869 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di verifica dell’anomalia dell’offerta ha carattere globale e unitario e non si esaurisce nell’esame parcellizzato delle singole voci di costo. La richiesta di chiarimenti sul costo della manodopera coinvolge necessariamente la sostenibilità complessiva dell’offerta e soddisfa l’onere di contraddittorio procedimentale di cui all’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023. Nell’accordo quadro, le quantità delle singole aree omogenee non sono predeterminate e possono variare in fase di esecuzione: la stazione appaltante può quindi valutare la resilienza dell’offerta rispetto a scenari fisiologici di variazione, senza incorrere in errore di presupposto. Il giudizio di congruità, espressione di discrezionalità tecnica, è sindacabile solo per manifesta e macroscopica irragionevolezza.
Il Fatto
La ricorrente impugna la determinazione con cui la stazione appaltante ha disposto la sua esclusione dal lotto 2 di una procedura aperta indetta per la stipula di convenzioni quadro relative a servizi di pulizia e sanificazione. L’esclusione discende dal giudizio negativo di anomalia dell’offerta, ritenuta incongrua sotto il profilo della sostenibilità e priva di resilienza rispetto alle possibili variazioni dei fabbisogni degli enti aderenti.
La ricorrente deduce la violazione del contraddittorio procedimentale, l’illogicità e l’errore di presupposto della valutazione – fondata su uno scenario ritenuto alternativo rispetto a quello di gara – e, in via subordinata, l’illegittimità della lex specialis. La Regione Lazio e la controinteressata chiedono il rigetto.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, il Collegio rileva che il sub-procedimento di verifica è stato attivato l’11 luglio 2025 con richiesta di chiarimenti analitici sul costo della manodopera, seguita da integrazioni documentali. Poiché il giudizio di anomalia è globale e unitario, la richiesta di chiarimenti sul costo della manodopera coinvolge necessariamente la sostenibilità complessiva dell’offerta: il contraddittorio risulta pertanto pienamente garantito, in conformità all’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023 e alle previsioni del disciplinare di gara.
Sul secondo motivo, il Tribunale osserva che la stazione appaltante ha esercitato legittimamente la propria discrezionalità tecnica. Nell’accordo quadro le quantità delle aree omogenee non sono predeterminate e variano in fase esecutiva in base alle adesioni dei singoli enti. La proposta della ricorrente produceva utile soltanto in una delle undici aree omogenee, mentre nelle restanti dieci i costi della manodopera superavano i ricavi, con perdite sistematiche. Una variazione minima – lo spostamento del 5% delle superfici – avrebbe eroso integralmente il margine dichiarato.
Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui la verifica di anomalia non ricerca singole inesattezze, ma accerta se l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile per la corretta esecuzione dell’appalto (Cons. Stato, sez. V, n. 2879 del 2019; sez. III, n. 726 del 2019; sez. V, n. 430 del 2018; n. 4978 del 2017). La valutazione di congruità, fondata su stime previsionali, è espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale, sindacabile solo per manifesta e macroscopica irragionevolezza (Cons. Stato, sez. V, n. 2953 del 2018; n. 5047 del 2018; sez. III, n. 5444 del 2018).
Sul terzo motivo, proposto in via subordinata, il Tribunale lo dichiara inammissibile, perché la clausola non è immediatamente escludente e la censura è formulata in via ipotetica, richiamando TAR Lazio, sez. V, n. 7254 del 2023. Nel merito, la scelta del ribasso unico rientra nella discrezionalità amministrativa, essendo onere del concorrente formulare un’offerta equilibrata in ogni componente. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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