| 

Estradizione: il consigliere delegato non può dichiarare il non luogo a procedere, decide solo il collegio (Cass. pen. Sez. VI n. 12518 del 02.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di estradizione per l’estero, è affetta da nullità assoluta per difetto di capacità del giudice, ex art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., la sentenza di non luogo a procedere per assenza dell’estradando nel territorio dello Stato, emessa dal consigliere delegato anziché dalla Corte di appello in composizione collegiale. (Rv. 289761-01)

Il Fatto

Gli Stati Uniti d’America avevano chiesto all’Italia l’estradizione di un cittadino straniero. Il procedimento davanti alla Corte d’appello di Torino si è però chiuso in modo anomalo: non con una sentenza del collegio, ma con un provvedimento del consigliere delegato, che ha dichiarato non luogo a provvedere sulla richiesta perché l’estradando era divenuto irreperibile nel territorio dello Stato.

L’interessato ha proposto ricorso per cassazione. Ha premesso di avere interesse a impugnare, perché puntava a ottenere una sentenza che dichiarasse l’insussistenza delle condizioni per la sua consegna, e ha articolato tre motivi, tutti incentrati sull’omessa valutazione di condizioni ostative all’estradizione: le sue condizioni di salute, già ritenute potenzialmente ostative nel provvedimento di revoca della misura cautelare (art. 705, comma 1, lett. c-bis, cod. proc. pen.); la violazione della clausola di doppia incriminazione prevista dall’art. 13 cod. pen. e dall’art. 11 del Trattato di estradizione tra Italia e Stati Uniti, perché la condotta contestata (un accordo con altre imprese per stabilizzare il prezzo di rivendita di riscaldatori per parcheggi, qualificato dallo Stato richiedente come “truffa commerciale”) sarebbe in Italia una mera concorrenza sleale, non un reato; infine la violazione degli artt. 697, 700 e 704 cod. proc. pen. per la carenza della documentazione a sostegno della domanda. Il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento senza rinvio.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione non entra nel merito dei tre motivi. Rileva d’ufficio, in via preliminare, una questione più radicale: la capacità del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Dall’esame delle norme del codice sull’estradizione passiva emerge che la decisione sulla richiesta spetta alla Corte d’appello nella sua composizione collegiale. Il presidente della Corte, o un giudice da lui delegato, è competente soltanto per atti specifici e tassativi, previsti dagli artt. 716 e 717 cod. proc. pen.: la convalida dell’arresto operato dalla polizia giudiziaria, l’applicazione di una misura coercitiva all’esito della convalida, l’interrogatorio dell’estradando sottoposto a misura coercitiva, anche quando la misura sia stata applicata dalla Corte ai sensi degli artt. 714 e 715 cod. proc. pen.

Al di fuori di questi segmenti procedurali, ogni decisione sulla richiesta deve essere adottata dal collegio. Vale sia per la decisione di contenuto sostanziale, sulla sussistenza o meno delle condizioni per l’estradizione, sia per la pronuncia di non luogo a procedere per mancanza del presupposto costituito dalla presenza dell’estradando nel territorio italiano, come nel caso di specie. Il consigliere delegato ha dunque esercitato un potere che l’ordinamento riserva alla Corte d’appello.

La conseguenza è la nullità assoluta del provvedimento per mancanza della capacità del giudice, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., che si traduce in una violazione del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost.). La Corte annulla quindi senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Torino, che dovrà pronunciarsi nuovamente, in composizione collegiale, sulla richiesta estradizionale. Le questioni sostanziali sollevate dal ricorrente (salute, doppia incriminazione, documentazione) restano impregiudicate e potranno essere esaminate nel nuovo giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *