Ricorso inammissibile per reiterazione di censure già rigettate (Cass. pen. Sez. 7 n. 15236 del 28.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Costituisce motivo di ricorso per cassazione aspecifico e, quindi, inammissibile quello che si risolva nella pedissequa reiterazione di censure già dedotte nei motivi d’appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, omettendo una critica argomentata della sentenza impugnata. La mancanza di specificità del motivo, dalla quale deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. La valutazione circa la sussistenza degli indici di disvalore per il diniego della speciale causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. non richiede un riscontro documentale, potendo essere fondata su elementi quali la somma non lieve costituente l’illecito profitto e le modalità non affatto elementari della condotta concertata. Il giudice di merito non è tenuto a valutare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, essendo sufficiente che si riferisca a quelli ritenuti decisivi.

Il Fatto

La Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna nei confronti di due imputati per il reato di truffa di cui all’art. 640 cod. pen.. Il giudice di secondo grado ha accertato la penale responsabilità di entrambi, ritenendo che uno degli imputati avesse fornito alla persona offesa le credenziali di una carta di pagamento e il codice fiscale della coimputata, la quale aveva poi prelevato la somma oggetto di illecito. Avverso tale decisione, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo plurimi motivi di censura.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione Penale ha preliminarmente scrutinato i motivi di ricorso dei due imputati concernenti la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità. Con riguardo al primo motivo della ricorrente, la Corte ha osservato come le doglianze fossero fondate su censure aspecifiche, consistenti nella mera reiterazione di ragioni già dedotte in appello e disattese con argomentazioni puntuali. È stato altresì ritenuto non decisivo l’elemento della supposta denuncia orale di smarrimento della carta, successiva all’accredito e al prelievo della somma, in quanto non idonea a scalfire la prova della partecipazione al reato, emergente dalla condotta del coimputato.

Quanto alla doglianza relativa alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., la Corte ha ritenuto i motivi meramente riproduttivi, non rilevando l’assenza di un riscontro documentale degli indici di disvalore. Tali indici sono stati correttamente individuati nella somma non lieve dell’illecito profitto e nelle modalità della condotta concertata, logicamente rivelatrici di una certa abitualità, elementi sufficienti a giustificare il diniego della causa di non punibilità.

La censura concernente la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è stata dichiarata manifestamente infondata. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudice di merito non è obbligato a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli dedotti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi, rimanendo gli altri superati da tale valutazione.

Le medesime conclusioni sono state tratte per i motivi del secondo ricorrente, ritenuti anch’essi generici e aspecifici. In particolare, la Corte ha evidenziato come la mancanza di specificità derivi dalla mancata correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle del ricorso. La condotta artificiosa è stata correttamente individuata nell’aver fornito un nominativo falso e una carta di pagamento appartenente a terzi, per poi far perdere le proprie tracce dopo aver ricevuto il corrispettivo. I ricorsi sono stati pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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