Il discostamento dal minimo edittale non può basarsi su condotta insussistente (Cass. pen. Sez. 2 n. 19057 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di rinvio, il giudice deve attenersi ai principi enunciati dalla sentenza rescindente e non può riformulare autonomamente il trattamento sanzionatorio, individuando un nuovo reato base, qualora la Corte di cassazione non abbia rimesso in discussione la graduazione del disvalore dei reati unificati per continuazione effettuata nella sentenza annullata. È altresì viziata da motivazione apparente la sentenza che giustifichi il discostamento della pena base dal minimo edittale richiamando una modalità della condotta — quale la ripetitività — in realtà insussistente, perché il capo di imputazione contempla una condotta unica. In materia di stupefacenti, è legittimo il mancato riconoscimento dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 quando l’attività di spaccio sia svolta in un contesto organizzato, caratterizzato dalla disponibilità di tipologie differenziate di sostanze e dalla reiterazione delle condotte, sintomatici della capacità di diffusione sistematica dello stupefacente.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Messina, in sede di rinvio dopo l’annullamento disposto dalla Corte di cassazione, riformava parzialmente la sentenza di primo grado. In particolare, assolveva taluni imputati dal reato associativo e rideterminava la pena per altri, previa riqualificazione dell’associazione ex art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati, deducendo, tra l’altro, la violazione del divieto di reformatio in peius, della disciplina del giudizio di rinvio e vizi di motivazione in ordine alla determinazione della pena e alla mancata derubricazione dei reati-fine nell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di quattro imputati, ritenendo manifestamente infondate le doglianze relative alla ritenuta sussistenza del vincolo associativo. Ha osservato che la Corte territoriale, attenendosi ai principi enunciati nella sentenza rescindente, aveva colmato il vuoto argomentativo, richiamando elementi di fatto quali la stabile frequentazione tra i sodali, le conversazioni intercettate e le modalità di commissione dei reati-fine. Tali elementi, valorizzati nella loro connessione, erano stati ritenuti espressivi di una continuativa collaborazione e sintomatici dell’esistenza di una stabile organizzazione, con la gestione di una cassa comune, costituente elemento differenziale rispetto al mero concorso di persone nel reato.
Quanto al ricorso di uno degli imputati, la Corte ne ha accolto le doglianze relative al trattamento sanzionatorio. Ha rilevato che la Corte d’Appello, dopo l’assoluzione dal reato associativo, aveva individuato un nuovo reato più grave e aveva giustificato il discostamento dal minimo edittale con il richiamo alla ripetitività delle condotte, laddove il capo di imputazione riguardava una condotta unica di detenzione illecita di sostanza stupefacente. Tale motivazione è stata ritenuta viziata, in quanto fondata su una circostanza fattuale insussistente e non sorretta da alcuna valutazione circa le ragioni della determinazione della pena. La sentenza è stata conseguentemente annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto.
Con riferimento al ricorso di un altro imputato, la Corte ha ritenuto manifestamente infondati tutti i motivi. Ha escluso la violazione dell’obbligo motivazionale in relazione alla mancata derubricazione delle cessioni di stupefacente nell’ipotesi di lieve entità, valorizzando la qualità e quantità della sostanza, la sua destinazione allo spaccio, la disponibilità di diverse tipologie di stupefacente e la qualità soggettiva dell’agente. Ha altresì ritenuto congrua la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sul discostamento della pena dal minimo edittale, giustificato dalla reiterazione delle condotte contestate in un reato unico.
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