Inammissibile il ricorso per Cassazione che reitera i motivi di appello (Cass. pen. Sez. 7 n. 10321 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito, omettendo una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Non sono, altresì, consentite in sede di legittimità le doglianze che censurano la persuasività o l’adeguatezza della motivazione, nonché quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle prove, riservata in via esclusiva al giudice di merito.
Il Fatto
La Corte di Appello di Milano aveva confermato la sentenza di primo grado, dichiarando due imputati responsabili del reato di cui all’art. 512-bis cod. pen. Avverso tale decisione, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato e, per uno di essi, anche alla configurabilità della recidiva.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha scrutinato i motivi di ricorso, rilevando profili di inammissibilità. Con riguardo al ricorso del primo imputato, la Corte ha osservato come il primo motivo, concernente la declaratoria di responsabilità, non fosse formulato nei termini consentiti in sede di legittimità, risolvendosi in una mera ripetizione delle censure già presentate in appello. Tale reiterazione è stata ritenuta priva del requisito di specificità, mancando una critica argomentata al provvedimento impugnato.
Quanto al secondo motivo, relativo alla ritenuta sussistenza della recidiva, la Corte ha ricordato il principio per cui la relativa valutazione non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti o sull’arco temporale, ma richiede un esame concreto, basato sui criteri di cui all’art. 133 cod. pen., del rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, per verificarne l’eventuale inclinazione al delitto. La Corte territoriale aveva fatto corretta applicazione di tali principi, rendendo il motivo manifestamente infondato.
Per quanto concerne il ricorso della seconda imputata, la Cassazione ne ha evidenziato l’inammissibilità in quanto diretto ad ottenere una rilettura degli elementi di fatto già valutati dal giudice di merito. Tale attività, ha precisato la Corte, è riservata in via esclusiva al giudice di merito, i cui poteri non possono essere surrogati in sede di legittimità. I giudici di appello avevano, infatti, esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento con una motivazione esente da vizi logici o giuridici.
La Corte ha infine precisato che le censure relative ad asseriti vizi di illogicità e contraddittorietà non sono deducibili in cassazione quando non risultino manifeste o quando sollecitino semplicemente una differente comparazione del significato delle prove. Non essendo emersi profili di tal genere, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili.
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Nota della Redazione
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