Riesame: l’ordinanza può ricalcare quella del gip, l’autonoma valutazione vale solo per la misura a sorpresa (Cass. pen. Sez. I n. 12536 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza cautelare adottata dal tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l’autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, essendo tale adempimento previsto dall’art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione del giudice che emette la misura “inaudita altera parte”, per garantire l’equidistanza tra l’organo requirente che ha formulato la richiesta e l’organo giudicante. (Rv. 289714-01)
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato la custodia cautelare in carcere a un indagato per associazione di tipo mafioso (art. 416-bis, commi da primo a sesto, cod. pen.), con ruolo di promotore, dirigente e organizzatore di una articolazione della ’ndrangheta. Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di riesame, ha rigettato la richiesta ex art. 309 cod. proc. pen. e confermato la misura.
L’indagato ha proposto ricorso con tre motivi. Con il primo ha lamentato che il riesame si fosse limitato a copiare l’ordinanza genetica, senza autonoma valutazione, e ha contestato la lettura congetturale di conversazioni intercettate relative a un incontro con il capo di un altro sodalizio e a un tentativo di estorsione ai danni di una società appaltatrice, sostenendo di essere intervenuto per impedirla. Con il secondo ha dedotto l’assenza di elementi sulla permanenza della partecipazione, essendo le due precedenti condanne per lo stesso reato risalenti. Con il terzo ha censurato la motivazione sulle esigenze cautelari, richiamando la risalenza dei precedenti e il trasferimento in altra regione per lavoro. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Prima Sezione respinge anzitutto la doglianza sulla mancanza di autonoma motivazione. L’autonoma valutazione prevista dall’art. 292, comma 2, cod. proc. pen. è richiesta, a pena di nullità, solo al giudice che emette la misura inaudita altera parte, perché serve a garantire l’equidistanza tra il pubblico ministero richiedente e il giudicante (Sez. 1, n. 8518 del 2021). Il riesame, che decide in contraddittorio, non è vincolato allo stesso requisito. Resta ferma la legittimità della motivazione per relationem alle condizioni fissate dalle Sezioni Unite n. 17 del 2000: rinvio a un atto legittimo con motivazione congrua, effettiva cognizione del suo contenuto da parte del giudice, conoscibilità dell’atto da parte dell’interessato. L’ordinanza impugnata ha riportato brani dell’ordinanza del gip indicandone le pagine e ha esaminato criticamente le obiezioni difensive.
Quanto ai gravi indizi, la Corte richiama i limiti del sindacato di legittimità (Sez. U, n. 11 del 2000): la Cassazione verifica solo se il giudice di merito abbia dato conto in modo logico della gravità indiziaria, senza rivalutare i fatti o l’attendibilità delle fonti. Il riesame ha utilizzato le due condanne definitive per associazione mafiosa come cornice di riferimento di un più ampio compendio, secondo il principio per cui un giudicato di partecipazione mafiosa rileva solo insieme ad altri elementi dimostrativi della permanenza nel sodalizio (Sez. 1, n. 19703 del 2024). Gli elementi nuovi sono le dichiarazioni di un collaboratore sul grado rivestito nella cosca, le intercettazioni in cui il capo di un altro gruppo riconosce all’indagato il controllo di un territorio e la vicenda della tentata estorsione, dove l’incontro tra i due non è stato ritenuto casuale. La diversa lettura delle conversazioni non integra un travisamento e non è proponibile in sede di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 2015).
Infondato anche il terzo motivo. Dalla gravità indiziaria per l’art. 416-bis cod. pen. discende la doppia presunzione dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.: esigenze cautelari presunte e adeguatezza della sola custodia in carcere, salvo elementi concreti di segno contrario. Il riesame ha valorizzato i continui rapporti dell’indagato con ambienti della criminalità organizzata e le ulteriori condanne per armi e violenza alle persone. La risalenza dei precedenti e il lavoro fuori regione non superano la presunzione, tanto più che per le associazioni mafiose “storiche” l’onere motivazionale sull’attualità del pericolo è attenuato e l’attualità può essere esclusa solo con prova della rescissione di ogni rapporto con il sodalizio (Sez. 2, n. 12197 del 2023). Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali.
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Nota della Redazione
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