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Reddito di cittadinanza indebito: niente confisca se il fatto è truffa solo per errore di qualificazione (Cass. pen. Sez. II n. 13422 del 13.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità è preclusa la statuizione sulla confisca, diretta o per equivalente, omessa con la decisione di condanna oggetto d’impugnativa, nel caso in cui la diversa e corretta qualificazione giuridica data al fatto dalla Corte ai sensi dell’art. 609, comma 2, cod. proc. pen., a fronte di una pena non più modificabile e in assenza dell’impugnazione dell’imputato, non consenta l’adozione della misura ablativa. (In applicazione del principio, la Corte ha rigettato il ricorso con cui il pubblico ministero aveva chiesto di disporre la confisca, diretta o per equivalente, in relazione al delitto di truffa aggravata ex art. 640-bis cod. pen., per cui v’era stata condanna, sul rilievo che la misura, in ragione dell’operata riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, non era ammessa). (Rv. 289831-01)

Il Fatto

Due imputati erano stati giudicati con rito abbreviato dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Cagliari per truffa aggravata ex art. 640-bis cod. pen.: avrebbero indotto in errore l’INPS sui requisiti per il reddito di cittadinanza negli anni 2019-2021, ottenendo un profitto ingiusto di circa 31.000 euro. Il giudice li aveva condannati a dieci mesi di reclusione, sostituiti con il lavoro di pubblica utilità, e 180 euro di multa ciascuno, ma non aveva disposto la confisca, ritenendo il profitto non quantificabile.

Gli imputati non hanno impugnato. Ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Cagliari, lamentando l’omessa confisca del profitto, diretta o per equivalente, ai sensi dell’art. 640-quater cod. pen.: poiché l’art. 7, comma 4, d.l. n. 4 del 2019 prevede la revoca retroattiva del beneficio e la restituzione dell’intera somma in caso di dichiarazioni non veritiere, tutto il percepito sarebbe profitto ingiusto confiscabile. Il Procuratore generale presso la Cassazione ha chiesto l’annullamento con rinvio; la difesa il rigetto.

La Motivazione della Corte

La Seconda Sezione parte dalla qualificazione giuridica del fatto. Secondo l’orientamento largamente maggioritario, condiviso dal Collegio, le informazioni false o omesse nell’autodichiarazione per il reddito di cittadinanza integrano il reato dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, non la truffa aggravata né l’indebita percezione ex art. 316-ter cod. pen. La Corte richiama Sez. 2, n. 25532 del 2025, che, alla luce delle Sezioni Unite n. 49686 del 2023 e della sentenza n. 31 del 2025 della Corte costituzionale, ha inquadrato il beneficio tra le prestazioni assistenziali alla persona e non tra le erogazioni pubbliche dell’art. 640-bis, e Sez. 2, n. 6530 del 2026, secondo cui la norma speciale prevale in base all’art. 15 cod. pen.

La questione della definizione giuridica del fatto è rilevabile d’ufficio dalla Cassazione ai sensi dell’art. 609, comma 2, cod. proc. pen., se non richiede accertamenti di fatto. La Corte può anche attribuire una qualificazione più grave senza violare il contraddittorio, se la difesa ha potuto interloquire sul punto (Corte EDU, Drassich c. Italia, 2007), né il divieto di reformatio in peius, che riguarda solo la pena. L’art. 611, comma 1-sexies, cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022, impone il rinvio a nuova udienza quando la Corte intende riqualificare, salvo che la difesa sia già stata in condizione di discutere la questione.

Il caso è peculiare perché la condanna per truffa aggravata è ormai intangibile: gli imputati non hanno impugnato e hanno anzi beneficiato, grazie all’equivalenza tra attenuanti generiche e aggravante, di una pena più mite di quella prevista per il reato dell’art. 7. La Corte ritiene però doveroso dare al fatto, in via incidentale, la corretta definizione giuridica, con effetto favorevole: per il reato dell’art. 7, comma 1, non è prevista la confisca, mentre il comma 4 colloca su un piano diverso la revoca amministrativa del sussidio e l’obbligo di restituzione. La confisca ex art. 322-ter cod. pen., richiamato dall’art. 640-quater, non può quindi essere disposta in sede di legittimità neppure a fronte della condanna non impugnata per truffa aggravata. Il ricorso del Procuratore generale è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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