Sequestro preventivo e confisca obbligatoria: sempre necessaria la motivazione sul periculum (Cass. pen. Sez. 6 n. 18369 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari reali, anche per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, obbligatorio ai sensi dell’art. 321, comma 2-bis, cod. proc. pen. per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, l’onere motivazionale non può essere limitato alla sola verifica del fumus commissi delicti, ma deve investire anche il periculum in mora. L’obbligatorietà della misura non esime il giudice dalla preventiva verifica e dalla motivazione su entrambi i presupposti costitutivi, dovendosi escludere qualsivoglia lettura interpretativa in deroga allo statuto normativo generale applicabile a tutte le forme di sequestro, in ragione dei principi di proporzionalità e adeguatezza e del rispetto dei diritti costituzionali e sovranazionali coinvolti. La motivazione sul periculum va modulata in considerazione delle prospettive di depauperamento del patrimonio e della maggiore possibilità di dispersione propria di beni come il denaro. L’assenza radicale di motivazione su uno dei presupposti costitutivi della misura ne determina l’annullamento.
Il Fatto
Il Pubblico Ministero proponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale, in funzione di giudice del riesame, aveva disposto l’annullamento del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, ex art. 322-ter, comma 1, cod. pen., di somme di denaro quale profitto dei reati di corruzione e truffa aggravata provvisoriamente ascritti all’indagato. Il Tribunale aveva ritenuto assertiva la motivazione del provvedimento genetico in ordine al periculum in mora, fondato sul solo riferimento al rischio di dispersione del denaro per la sua “elevata volatilità”.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso, affronta il contrasto interpretativo in ordine all’estensione dell’onere motivazionale per il sequestro previsto dall’art. 321, comma 2-bis, cod. proc. pen., che configura un’ipotesi obbligatoria di sequestro per i delitti contro la pubblica amministrazione.
Un primo orientamento, valorizzando il dato letterale del verbo modale “può” del comma 2 contrapposto all’indicativo presente “dispone” del comma 2-bis, riteneva sufficiente, per la legittima adozione della misura, la sola assoggettabilità a confisca del bene, senza necessità di specificare le ragioni cautelari, sul presupposto della intrinseca pericolosità delle cose sottoposte a sequestro nell’ambito dei reati contro la pubblica amministrazione.
Un diverso e maggioritario orientamento, che la Corte intende ribadire, ritiene invece necessaria la motivazione che investa non solo il fumus ma anche il periculum in mora, privilegiando una lettura sinottica del sistema che tenga conto del quadro costituzionale, convenzionale ed euro-unitario. Le misure ablatorie reali incidono sul diritto di proprietà e sul diritto di iniziativa economica, di valenza costituzionale ex art. 42 Cost. e rilevanza sovranazionale ai sensi dell’art. 1 del primo Protocollo addizionale CEDU: ogni interferenza deve essere proporzionata all’obiettivo da perseguire, secondo i principi di proporzionalità e adeguatezza richiamati anche dal Regolamento UE 2018/1805 e dalla Direttiva 2014/42/UE.
La sentenza delle Sezioni Unite “Ellade” non viene letta in termini derogatori: il principio di diritto è espressamente riferito al sequestro di cui al comma 2 dell’art. 321, mentre dall’insieme argomentativo si ricava che l’onere motivazionale sul periculum è presupposto necessario per qualsiasi sequestro finalizzato alla confisca, facoltativa o obbligatoria, anche in ossequio al principio di presunzione di non colpevolezza ex art. 27, secondo comma, Cost. L’eccezione introdotta riguarda solo le cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato, per la loro intrinseca pericolosità.
Richiamato il principio delle Sezioni Unite “Innocenti”, secondo cui l’obbligatorietà della misura non mette in discussione la preventiva verifica giudiziale del fumus e del periculum, la Corte ritiene l’onere motivazionale imprescindibile, da modulare in considerazione delle prospettive di depauperamento e della dispersione propria del denaro. L’ordinanza impugnata risulta corretta nel rilevare la radicale assenza di motivazione, che vizia in radice il provvedimento genetico: il ricorso è rigettato.
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Nota della Redazione
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