Mantenimento del figlio maggiorenne: la revisione opera solo su fatti sopravvenuti al giudicato e l’onere grava sul genitore (Cassazione 17781/2026)

Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, ordinanza n. 17781 del 4 giugno 2026 (R.G.N. 18214/2025) — Presidente Maria Acierno, Relatore Maura Caprioli

Il principio di diritto

La revisione delle condizioni di divorzio, anche quanto all’assegno di mantenimento del figlio, opera rebus sic stantibus: il giudice adito non può procedere a una diversa ponderazione delle pregresse condizioni economiche delle parti, né esaminare fatti anteriori alla definitività del titolo, potendo considerare solo fatti successivi alla formazione del giudicato e integranti un significativo mutamento rispetto a quanto accertato in sede di divorzio. Il genitore che invochi la cessazione dell’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne deve allegare e provare che questi ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero che il mancato compimento degli studi o l’assenza di attività reddituale dipende da un atteggiamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato; la valutazione va compiuta caso per caso, con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all’età del beneficiario.

Il fatto

Un genitore adiva il Tribunale per la modifica delle condizioni di divorzio, chiedendo la revoca o, in subordine, la riduzione dell’assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, corrisposto mediante versamento dal datore di lavoro. Con decreto ex art. 710 c.p.c. il Tribunale respingeva la domanda.

La Corte d’appello rigettava il reclamo. Riteneva che le circostanze poste a fondamento della domanda — la cessazione dal servizio per inabilità e la ridotta capacità reddituale — fossero già sussistenti e valutate nella sentenza di divorzio, e comunque che dall’istruttoria non emergessero variazioni reddituali significative. Escludeva altresì un comportamento inerte del figlio, studente universitario, rispetto al dovere di rendersi economicamente autonomo. Avverso il decreto il genitore proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui resisteva l’altra parte con controricorso.

La motivazione

La Corte dichiara inammissibili i primi due motivi. La definitività dei provvedimenti adottati in sede di divorzio va intesa rebus sic stantibus: il giudice della revisione non può riponderare le pregresse condizioni economiche né prendere in esame fatti anteriori alla definitività del titolo, ma solo fatti sopravvenuti. Presupposto dell’accoglimento è un significativo mutamento delle condizioni economiche rispetto a quelle accertate nel divorzio; nella specie la Corte territoriale aveva comparato la situazione al momento del divorzio e a quello della domanda di revisione, ritenendola sostanzialmente invariata.

Quanto all’obbligo verso il figlio maggiorenne, la Corte richiama il proprio orientamento (Cass. n. 12952/2016; n. 19589/2011; n. 15756/2006; n. 19530/2023): il genitore che agisce per la declaratoria di cessazione deve allegare e provare che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero che il mancato compimento degli studi dipende da inerzia o rifiuto ingiustificato. La valutazione, ancorata alle aspirazioni, al percorso di studi e alla situazione del mercato del lavoro, va compiuta caso per caso con rigore proporzionalmente crescente in rapporto all’età, così da escludere forme di protrazione indefinita dell’obbligo assistenziale; le presunzioni probatorie possono invertire l’onere a carico dell’avente diritto. Nel caso, l’iscrizione universitaria e l’età del figlio rendevano ragionevole presumere il pieno svolgimento di un regolare corso di studi. Il terzo motivo è inammissibile per novità della questione e difetto di specificità ex art. 366 c.p.c. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese liquidate in 4.000,00 euro.

Implicazioni pratiche

La revisione delle condizioni di divorzio non è una seconda occasione per rimettere in discussione la valutazione originaria: rileva solo il mutamento sopravvenuto e significativo delle condizioni economiche. Chi chiede la cessazione del mantenimento del figlio maggiorenne porta su di sé l’onere di allegare e provare l’indipendenza economica o l’inerzia ingiustificata del beneficiario. L’età del figlio incide sul riparto dell’onere probatorio, attraverso presunzioni di crescente rigore che valorizzano il principio di autoresponsabilità. Sul piano tecnico, la pronuncia rammenta che i motivi nuovi, non trattati nel provvedimento impugnato, sono inammissibili se non si indica dove la questione era stata dedotta nel merito.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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