|  | 

Maltrattamenti: agitazione della vittima e casa in disordine non bastano per la quasi flagranza (Cass. pen. Sez. VI n. 13571 del 14.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della sussistenza dello stato di “quasi flagranza” di un reato abituale, è necessario che gli operanti, ove non abbiano avuto diretta percezione di alcun segmento della condotta tipica, rinvengano tracce del reato inequivocabilmente riconducibili alla persona dell’indagato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione che aveva escluso lo stato di “quasi flagranza” del delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi sul rilievo che fosse fondato unicamente sullo stato di agitazione della persona offesa e sul disordine riscontrato nell’abitazione in cui essa era stata rinvenuta). (Rv. 289789-01)

Il Fatto

Nel luglio 2025 la polizia giudiziaria, intervenuta a seguito di una segnalazione di aggressione a una donna, aveva disposto l’allontanamento d’urgenza dell’indagato dalla casa familiare ai sensi dell’art. 384-bis cod. proc. pen., per il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina non ha convalidato la misura precautelare per difetto di flagranza e ha ritenuto insussistenti anche i gravi indizi, esaminati in relazione alla concomitante richiesta di misura coercitiva.

Il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando l’erronea applicazione dell’art. 384-bis cod. proc. pen.: il giudice avrebbe compiuto uno scrutinio sui gravi indizi di colpevolezza, estraneo alla fase di convalida, negandone per di più erroneamente l’esistenza. Anche la Procura generale presso la Cassazione ha chiesto l’annullamento senza rinvio, sostenendo che le dichiarazioni della persona offesa, il suo stato di agitazione e l’appartamento a soqquadro, coerente con il racconto, dimostrassero i presupposti per la convalida.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione precisa anzitutto che il giudice non si era limitato a negare i gravi indizi, ma aveva escluso la flagranza, che è uno dei presupposti della misura precautelare. Nella convalida dell’allontanamento d’urgenza il giudice controlla la legittimità dell’operato della polizia in relazione alla flagranza e alla ipotizzabilità di uno dei reati dell’art. 282-bis, comma 6, cod. proc. pen., secondo la situazione conosciuta dagli operanti al momento dell’esecuzione (Sez. 6, n. 17680 del 2020). Per i maltrattamenti in famiglia, la flagranza è configurabile quando il singolo episodio non è isolato ma si pone in continuità con comportamenti di reiterata sopraffazione direttamente percepiti dagli operanti (Sez. 6, n. 7139 del 2019). Rileva sia la percezione di un episodio in continuità con le condotte denunciate, sia quanto constatato dagli operanti su modalità della richiesta di intervento, condizioni della persona offesa e stato dell’abitazione; è invece corretta la non convalida se la misura si fonda su fatti già esauriti (Sez. 6, n. 44090 del 2014).

Questo orientamento è coerente con le Sezioni Unite Ventrice (n. 39131 del 2016): non c’è flagranza né quasi flagranza se manca l’immediata e autonoma percezione, da parte di chi procede, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato; la flagranza difetta quando la misura si fonda unicamente sulle indicazioni della persona offesa. Nel caso concreto il verbale di allontanamento dava conto soltanto della segnalazione di un’aggressione, dello stato “alquanto agitato” della donna che riferiva fatti pregressi, dei locali “in disordine”, di un generico riferimento a “tracce del reato evidenti” e dell’assenza dell’aggressore in casa.

Questi elementi non consentono di verificare se la polizia abbia fatto un uso ragionevole dei poteri coercitivi attribuiti in via di eccezione rispetto all’intervento dell’autorità giudiziaria. Poiché gli operanti non hanno percepito alcun segmento della condotta maltrattante, l’agitazione della persona offesa e il disordine dell’abitazione non integrano una percezione autonoma di tracce del reato inequivocabilmente collegate all’indagato, e neppure l’immotivata annotazione che “le tracce del reato erano evidenti” può supplire. L’esigenza di un elemento che colleghi l’indagato al delitto si ricava, sul piano sistematico, anche dall’art. 382-bis cod. proc. pen., che per la flagranza differita richiede una documentazione che colleghi “inequivocabilmente” il fatto al suo autore. Il ricorso del pubblico ministero è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *