Ingiusta detenzione: nessun indennizzo se il carcere deriva dal diniego discrezionale dell’affidamento (Cass. pen. Sez. IV n. 12877 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ingiusta detenzione, non sussiste il diritto all’indennizzo nel caso in cui la restrizione della libertà personale trova origine in vicende relative all’esecuzione della pena, se connesse all’esercizio di un potere discrezionale dell’autorità procedente, posto che l’errore che dà luogo all’ingiustizia della detenzione è ravvisabile solo in ipotesi di violazione di legge. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di rigetto dell’istanza sul rilievo che il provvedimento che aveva comportato la protrazione della restrizione si identificava nella denegata concessione dell’affidamento in prova ai servizi sociali per la ritenuta inidoneità della misura, in relazione agli obiettivi di reinserimento sociale). (Rv. 289723-01)
Il Fatto
Dopo la sospensione dell’ordine di esecuzione di una pena definitiva, il condannato aveva chiesto l’affidamento in prova ai servizi sociali. Il Tribunale di sorveglianza aveva rigettato l’istanza, ritenendo la misura inidonea agli obiettivi di reinserimento sociale alla luce della personalità del condannato. Ne era seguito un periodo di detenzione in espiazione di pena, dal febbraio all’aprile 2022, cessato quando lo stesso Tribunale aveva sospeso la carcerazione in pendenza del ricorso per cassazione. La Cassazione aveva poi annullato con rinvio il rigetto per vizi di motivazione e, nel giudizio di rinvio, la misura alternativa era stata concessa.
Il condannato chiedeva quindi alla Corte d’appello di Ancona, quale giudice della riparazione, l’indennizzo ex art. 314 cod. proc. pen. per il periodo trascorso in carcere. La Corte territoriale rigettava l’istanza: la detenzione non derivava da un “errore” dell’autorità, ma dall’esercizio di un potere discrezionale poi annullato per vizi motivazionali. Il ricorrente lamentava una lettura troppo formalistica della nozione di errore e l’omesso accertamento di una sua condotta dolosa o gravemente colposa.
La Motivazione della Corte
La Quarta Sezione ribadisce il criterio interpretativo ormai condiviso dalla giurisprudenza di legittimità, che muove dagli interventi della Corte costituzionale e della Corte EDU: la riparazione spetta anche quando l’ingiusta detenzione deriva da vicende successive alla condanna, connesse all’esecuzione della pena, purché vi sia un errore dell’autorità procedente e non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell’interessato. L’errore, però, non può mai consistere nell’esercizio di un potere di apprezzamento discrezionale: deve essere oggettivo, una palese deviazione dalla norma. Una valutazione di merito compiuta tra più opzioni tutte legittime non è violazione di legge e quindi, per definizione, non è errore.
La Corte ripercorre i precedenti conformi (Sez. 4, n. 57203 del 2017, Rv. 271689; Sez. 4, n. 25092 del 2021, Rv. 281735) e i casi in cui l’indennizzo è stato riconosciuto perché c’era una violazione di legge: l’applicazione retroattiva della disciplina ostativa alle misure alternative (Sez. 4, n. 9721 del 2022, Rv. 282857), la detenzione per reati coperti da indulto o depenalizzati (Sez. 4, n. 44978 del 2021, Rv. 282247), la revoca della sospensione dell’ordine di esecuzione notificata con l’erroneo rito degli irreperibili (Sez. 4, n. 135 del 2025, Rv. 287737). Per la liberazione anticipata decisa oltre i termini rileva l’inerzia dell’autorità che si traduce in denegata giustizia, non il semplice ritardo.
Applicando questi principi, la Corte d’appello ha deciso correttamente: il rigetto dell’affidamento in prova, motivato sull’inidoneità della misura rispetto agli obiettivi di reinserimento e sulla personalità del condannato, è espressione di potere discrezionale. La successiva sentenza di annullamento aveva accolto motivi attinenti a vizi di motivazione, non a violazioni di legge, e ciò non trasforma la valutazione discrezionale in errore. Ne discende anche l’inammissibilità delle censure sull’omesso accertamento della condotta ostativa: il giudice della riparazione aveva già escluso il diritto in termini oggettivi, senza necessità di verificare l’elemento soggettivo.
Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla è stato liquidato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, la cui memoria, generica e priva di riferimenti ai fatti di causa, non ha dato alcun contributo alla dialettica processuale.
Nota della Redazione
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