Pene sostitutive: divieto di espatrio e obbligo di permanenza si applicano anche con il concordato in appello (Cass. pen. Sez. VI n. 12507 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, le prescrizioni del divieto di espatrio e dell’obbligo di permanenza in un determinato ambito territoriale, previste dall’art. 56-ter legge 24 novembre 1981, n. 689, per la semilibertà sostitutiva, per la detenzione domiciliare sostitutiva e per il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, non hanno natura di pene accessorie, la cui applicazione è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, ma costituiscono contenuto necessario e predeterminato della pena sostitutiva, da applicare obbligatoriamente anche in caso di concordato in appello. (Rv. 289758-01)
Il Fatto
La Corte di appello di Milano, in sede di rinvio, dichiarava inammissibile per rinuncia l’appello dell’imputato, salvo i motivi su confisca e quantificazione della pena, e rideterminava la pena ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. in due anni e venticinque giorni di reclusione, sostituiti con il lavoro di pubblica utilità. Imponeva inoltre al condannato di permanere nel territorio della Regione Lombardia e ordinava il ritiro del documento valido per l’espatrio.
Il ricorrente lamentava l’omessa motivazione sulla richiesta di sospendere il processo in attesa di un altro procedimento penale relativo alla presunta alterazione di prove, invocando l’art. 6 CEDU e l’art. 479 cod. proc. pen. Denunciava poi la difformità tra sentenza e concordato: l’accordo prevedeva la possibilità di permanere in Lombardia e in Veneto e di recarsi periodicamente all’estero, dove vive la famiglia, mentre la Corte aveva limitato la permanenza alla sola Lombardia e disposto il divieto di espatrio. Sollevava infine l’illegittimità costituzionale dell’art. 56-ter legge n. 689 del 1981 per contrasto con gli artt. 117 Cost. e 49 CDFUE.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato. I motivi sulla sospensione sono inammissibili perché il ricorrente, con il concordato, ha rinunciato ai motivi sull’accertamento della responsabilità: attendere l’esito di un altro giudizio presuppone che la responsabilità sia ancora sub iudice. Nell’accogliere la richiesta ex art. 599-bis, il giudice non deve motivare sul mancato proscioglimento né su nullità o inutilizzabilità, perché la cognizione è limitata ai motivi non rinunciati (Sez. 3, n. 30190 del 2018, Rv. 273755; Sez. 2, n. 50062 del 2023, Rv. 286519).
Il concordato in appello è un negozio processuale che, una volta recepito nella decisione, non può essere modificato unilateralmente da chi lo ha promosso, salva l’illegalità della pena (Sez. U, n. 5466 del 2004, Rv. 226715); il ricorso è ammesso solo per la difformità tra pronuncia e pena concordata (Sez. 2, n. 2202 del 2019, Rv. 276102). Se le parti concordano anche la sostituzione della pena, il giudice non può modificarla: se la ritiene errata, deve rigettare il concordato. Qui però la Corte di appello aveva recepito integralmente pena e sostituzione; la doglianza riguardava solo le prescrizioni insite nella sanzione sostitutiva, che spetta al giudice determinare.
Su questo punto vale l’orientamento formatosi per il patteggiamento: il divieto di espatrio previsto dall’art. 56-ter legge n. 689 del 1981 (introdotto dall’art. 71 d.lgs. n. 150 del 2022) non è una pena accessoria, ma contenuto necessario e predeterminato della pena sostitutiva, da applicare obbligatoriamente (Sez. 3, n. 30440 del 2025, Rv. 288509; Sez. 6, n. 41487 del 2024, Rv. 287261-02). Lo stesso vale per l’obbligo di permanere in un dato territorio, che l’incipit della norma impone “in ogni caso”: la sua concreta determinazione è rimessa al giudice anche nel concordato. Trattandosi di limitazioni predeterminate per legge e non di pene fisse e automatiche, la questione di costituzionalità è manifestamente infondata.
La prescrizione territoriale, a differenza del ritiro del passaporto, è comunque modificabile per specifiche esigenze ai sensi dell’art. 64, comma 4, legge n. 689 del 1981, che rende immodificabili solo le prescrizioni dell’art. 56-ter, primo comma, numeri 1), 2), 4) e 5). Ricorso dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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