Inammissibile il riesame del sequestro dopo la restituzione del bene al terzo (Cass. pen. Sez. III n. 38452 del 27.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse la richiesta di riesame del sequestro preventivo — e tale regola vale anche per il sequestro probatorio — proposta dopo l’intervenuta restituzione del bene all’avente diritto, individuato in un soggetto diverso da chi ne aveva la disponibilità e ha proposto l’impugnazione. L’istante non può conseguire, per effetto dell’accertamento della illegittimità del sequestro, il ripristino della disponibilità del bene, ormai restituito. L’interessato può invece reagire al provvedimento di restituzione con l’opposizione nelle forme dell’incidente di esecuzione. Non trova applicazione, in senso opposto, la regola che riconosce la legittimazione dell’istante ad appellare ex art. 322-bis cod. proc. pen. i provvedimenti di revoca e restituzione a terzi, perché quella presuppone uno strumento di tutela diverso dal riesame.
Il Fatto
Il Procuratore della Repubblica aveva adottato un decreto di convalida del sequestro. Il destinatario della misura proponeva istanza di riesame davanti al tribunale del riesame, che la dichiarava inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo nel frattempo intervenuta la restituzione dell’oggetto della convalida a terzi.
Avverso tale decisione il ricorrente proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi: violazione dell’art. 627, commi 3 e 4, e 648 cod. proc. pen. per mancato rispetto del principio affermato da una precedente pronuncia di annullamento con rinvio; violazione degli artt. 125, comma 3, 264, comma 4, e 309, comma 9, cod. proc. pen., con omessa motivazione e omessa pronuncia sul riesame; violazione degli artt. 33 e 34 cod. proc. pen. sulla competenza funzionale del tribunale e nullità ex art. 263 in relazione all’art. 178, lett. a), cod. proc. pen.; infine violazione dell’art. 592 cod. proc. pen. per la condanna alle spese, con motivazione asseritamente contraddittoria.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta per prima, per necessaria precedenza logica e giuridica, la censura sulla competenza del tribunale. Il motivo è infondato: il tribunale non si è attribuito alcuna competenza inesistente, ma si è limitato a rilevare la carenza di interesse dell’istante, con coerente dichiarazione di inammissibilità, in ragione dell’avvenuta restituzione della lettera oggetto del provvedimento di convalida.
La decisione è giudicata ineccepibile, perché conforme al principio per cui è inammissibile per sopraggiunta carenza di interesse la richiesta di riesame avanzata dopo la restituzione del bene all’avente diritto, individuato in un soggetto diverso da chi aveva la disponibilità del bene e aveva impugnato. Si esclude che l’istante possa conseguire, tramite l’eventuale accertamento della illegittimità del sequestro, il ripristino della disponibilità del bene in presenza del provvedimento di restituzione.
La Corte richiama sul punto Sez. 2 n. 17584 del 10.01.2013, precisando che in tal caso l’interessato avrebbe potuto proporre opposizione nelle forme dell’incidente di esecuzione contro il provvedimento di restituzione. Condivide inoltre il rilievo del Procuratore generale secondo cui non trova applicazione la massima elaborata da Sez. 2 n. 51753 del 03.12.2013, che riconosce la legittimazione dell’istante ad appellare ex art. 322-bis cod. proc. pen. e a ricorrere per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale della libertà.
Tale principio, infatti, presuppone quale strumento di tutela non il riesame del provvedimento di sequestro, quanto l’appello ex art. 322 cod. proc. pen. — con eventuale ricorso in cassazione — avverso il provvedimento di revoca della misura cautelare e di restituzione in favore di terzi. Su questo tema, validamente introdotto dal tribunale e posto a fondamento della decisione impugnata, il ricorrente non si è confrontato. Ne deriva la piena validità della decisione assunta, con assorbimento di tutti gli altri motivi, trattandosi di questione preliminare.
Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen. e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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