Dichiarazioni ex art 197 bis richiedono riscontri anche se offeso deceduto (Cass. pen. Sez. II n. 41848 del 31.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La qualifica formale di persona offesa attribuita dal giudice di merito al dichiarante non esonera dall’obbligo di valutare le sue dichiarazioni unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità, quando costui sia stato escusso in fase di indagini ai sensi dell’art. 210 cod. proc. pen. in qualità di indagato di reato connesso o collegato. L’erronea qualificazione soggettiva non vizia la decisione se i giudici hanno comunque applicato la regola dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e indicato concreti riscontri esterni al narrato. In tema di estorsione aggravata dalle più persone riunite, l’aggravante è di natura oggettiva e si estende, ai sensi dell’art. 59, secondo comma, cod. pen., anche al concorrente morale che non sia stato presente al cospetto della vittima. Le circostanze aggravanti ad effetto speciale incidono sul calcolo del termine prescrizionale ai sensi dell’art. 157 cod. pen., con conseguente inapplicabilità della prescrizione maturata secondo il termine ordinario.
Il Fatto
La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 04.02.2025, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Salerno il 24 maggio 2023 nei confronti di tre imputati per estorsione consumata e tentata estorsione aggravate. Le vicende riguardano pretese minacciose e violente avanzate nei confronti di un soggetto, volte a ottenere somme di denaro a saldo di forniture di droga effettuate in suo favore.
La persona offesa, deceduta nelle more del giudizio, aveva reso dichiarazioni accusatorie in fase di indagini, acquisite al fascicolo del dibattimento ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen.. I giudici di merito hanno valorizzato anche le dichiarazioni dei familiari della persona offesa, le conversazioni intercettate e la deposizione di un teste di polizia giudiziaria. Gli imputati ricorrono per cassazione deducendo, tra l’altro, l’inutilizzabilità delle dichiarazioni per erronea qualifica del dichiarante, l’insussistenza dell’aggravante delle più persone riunite, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l’intervenuta prescrizione.
La Motivazione della Corte
La questione processuale di interesse comune attiene alla qualifica soggettiva del dichiarante. Questi, dal punto di vista fattuale, è descritto come persona offesa dai reati estorsivi; dal punto di vista processuale, tuttavia, era stato escusso dal Pubblico ministero con le modalità dell’art. 210 cod. proc. pen., essendo indagato per il reato di spaccio dal quale era sorto il debito preteso con metodi estorsivi, reato per il quale gli imputati erano stati assolti in primo grado.
La Corte di appello, pur errando nella qualificazione tecnica del dichiarante, ha correttamente applicato la regola dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., che impone di valutare le dichiarazioni degli imputati di reato connesso o collegato unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità. I riscontri sono stati indicati e analizzati in relazione alla posizione di ciascun ricorrente: le dichiarazioni dei genitori del dichiarante, le conversazioni intercettate e la deposizione del teste di polizia giudiziaria che aveva coordinato le indagini. A questi si aggiungono, per effetto della conformità dei giudizi di merito, i messaggi telefonici, le individuazioni fotografiche e le dichiarazioni di una coimputata non ricorrente.
Quanto alla posizione di uno dei ricorrenti, le dichiarazioni accusatorie risultano corroborate dall’individuazione fotografica dell’imputato e dalle conversazioni intercettate, nelle quali costui esternava continue richieste di denaro e fissazione di appuntamenti per la riscossione. Il ricorso non menziona tale decisivo elemento esterno, rivelando la sua genericità. Per un altro ricorrente, le dichiarazioni sono riscontrate dall’individuazione fotografica e da una conversazione intercettata nella quale veniva individuato un soggetto marocchino alla ricerca del dichiarante; il Tribunale aveva inoltre comprovato il suo coinvolgimento in attività illecite di spaccio.
Il motivo sull’aggravante delle più persone riunite è manifestamente infondato: lo snodarsi nel tempo delle richieste estorsive ha consentito di evidenziare la presenza simultanea di un numero cospicuo di estorsori, tanto con riguardo al capo di estorsione consumata quanto a quello di tentata estorsione. Trattandosi di aggravante oggettiva, essa si estende, ai sensi dell’art. 59, secondo comma, cod. pen., anche al concorrente morale che non si era recato presso l’abitazione della vittima.
Sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte di appello ha richiamato la gravità dei fatti e la reiterazione dei comportamenti illeciti, facendo espresso riferimento a uno dei parametri dell’art. 133 cod. pen.. È sufficiente che il giudice prenda in esame l’elemento che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il beneficio. Quanto alla prescrizione, il reato di tentata estorsione è stato ritenuto commesso con le aggravanti delle più persone riunite e dell’uso di un’arma: circostanze ad effetto speciale che, ai sensi dell’art. 157 cod. pen., incidono sul calcolo del termine, rapportato alla pena massima prevista per il delitto tentato ai sensi dell’art. 629, secondo comma, cod. pen., pari a tredici anni e quattro mesi di reclusione. La prescrizione non è maturata neanche alla data odierna. Il motivo sulla mancanza della pagina 22 della sentenza impugnata è generico e, in ogni caso, l’assenza costituisce un mero refuso.
Nota della Redazione
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