Concorrenza sleale: il traliccio autorizzato che interferisce non basta, il giudice deve bilanciare le posizioni sul mercato (Cass. 18268/2026)
Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza n. 18268/2026 del 6 giugno 2026 (R.G.N. 5284/2025; camera di consiglio del 21 maggio 2026) — Presidente Di Marzio, Relatore Nazzicone.
Il principio di diritto
In tema di concorrenza fra imprenditori, la limitazione delle altrui attività sul mercato da parte di un’impresa concorrente integra gli estremi dell’art. 2598, comma 1, n. 3, c.c. soltanto qualora attuata con tecniche illecite, che non possono consistere nella mera limitazione — mediante la propria attività regolarmente autorizzata sul piano amministrativo — della situazione di fatto altrui. Ne consegue che, in un settore come le telecomunicazioni (d.lgs. n. 259 del 2003) proteso a garantire un mercato liberamente accessibile agli operatori (artt. 101-102 TFUE, art. 41 Cost.), il giudice ordinario deve valutare se anche condotte appropriate dell’imprenditore che si lamenti danneggiato possano favorire il contemperamento dei reciproci interessi, così concretizzando la clausola generale della correttezza professionale.
Il fatto
Un provider di infrastrutture di rete, titolare di una torre di trasmissione autorizzata dal 1990, conveniva un imprenditore concorrente che aveva eretto un nuovo traliccio a breve distanza e con dislivello favorevole, idoneo a interferire con le proprie trasmissioni (secondo il criterio delle c.d. zone di Fresnel). Il Tribunale di Belluno e poi la Corte d’appello di Venezia accertavano la concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. e ordinavano, ex art. 2599 c.c., l’abbattimento del traliccio del concorrente nella parte eccedente i 25 metri (dagli originari 75). La società soccombente ricorreva per cassazione con otto motivi.
La motivazione
La Prima Sezione respinge i motivi su giurisdizione, giudicato e valutazioni di fatto (confermando la giurisdizione ordinaria già affermata da Cass., Sez. U, n. 4888/2019, trattandosi di azione di concorrenza sleale e non di sindacato su provvedimenti amministrativi), ma accoglie il settimo e l’ottavo motivo. Le ipotesi di concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3, c.c. non sono tipizzate e richiedono di identificare la correttezza professionale sulla base di parametri desunti dall’ordinamento, valutando ciò che giova o nuoce al buon funzionamento del mercato (Cass. n. 1636/2006; Cass. n. 2980/2020). La scelta di entrare in un mercato è espressione della libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.): la limitazione delle altrui attività integra l’illecito solo se attuata con tecniche illecite, non con la mera priorità cronologica di un’opera regolarmente autorizzata, che altrimenti conferirebbe una posizione di privilegio “intoccabile”.
Il Codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. n. 259/2003) è orientato a garantire concorrenza e accesso al mercato, con i principi di equa ripartizione dello spazio elettromagnetico, coubicazione e condivisione delle infrastrutture (tower sharing): criteri dettati per la P.A., ma che il giudice civile deve considerare anche nei rapporti tra privati. La Corte d’appello ha errato non contemperando le posizioni: non ha considerato l’assenza di una posizione esclusiva della prima impresa sul sito, ha negato rilievo alla proposta del concorrente di ospitare gratuitamente i ripetitori altrui sul proprio traliccio, e non ha valutato soluzioni alternative — come lo spostamento della postazione dell’impresa danneggiata di 20-23 metri — più conformi alle regole sull’accesso alle infrastrutture.
Dispositivo: accoglie il settimo e l’ottavo motivo, disattesi gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione.
Implicazioni pratiche
La decisione ridimensiona l’automatismo “chi arriva prima vince”: il concorrente che, con opera regolarmente autorizzata, ostacola di fatto un altro operatore non commette per ciò solo concorrenza sleale. Nel valutare l’art. 2598, n. 3, c.c., il giudice deve guardare all’interesse del mercato e non del singolo, vagliando le condotte di entrambe le parti, incluse le soluzioni di condivisione o spostamento che la normativa di settore privilegia. Per chi agisce lamentando l’interferenza, la propria disponibilità a soluzioni alternative diventa così un elemento decisivo del giudizio.
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