Il nome di un personaggio famoso può essere usato con prevalente funzione informativa (Cass. 9289/2024)

Corte di cassazione, Prima sezione civile, ordinanza n. 9289 dell’8 aprile 2024 (R.G. n. 29889/2022) – Presidente Umberto Luigi Cesare Giuseppe Scotti, Relatore Paolo Catallozzi; decisione del 23 febbraio 2024.

Il principio

L’uso del nome altrui è illecito quando è indebito e arreca un pregiudizio ingiustificato all’identità personale o alle facoltà di sfruttamento economico. Quando finalità informative, culturali e commerciali coesistono, occorre però un bilanciamento concreto: la presenza di uno scopo di lucro non esclude automaticamente la liceità dell’uso se prevale una reale funzione descrittiva o informativa.

La vicenda

I figli di Audrey Hepburn chiedevano il risarcimento dei danni per l’utilizzo del nome dell’attrice nella presentazione commerciale di alcune calzature Ferragamo e deducevano anche la contraffazione di marchi registrati. La Corte d’appello aveva escluso la lesione, riconoscendo per una calzatura un’autorizzazione contrattuale e, per le altre, una funzione prevalentemente descrittiva.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Gli artt. 7 e 8 c.c. proteggono il nome non solo dall’usurpazione, ma da ogni uso capace di compromettere l’identità personale, annacquare il valore del nome o sottrarre opportunità economiche. Occorre tuttavia distinguere l’impiego puramente promozionale dal riferimento che documenta la storia e l’origine di un prodotto.

Nel caso esaminato, i riferimenti ad Audrey Hepburn spiegavano il contesto storico nel quale i modelli erano stati creati o indossati. Il giudice di merito aveva quindi correttamente bilanciato le funzioni informative e commerciali, ritenendo prevalente quella descrittiva.

Ricadute operative

  • Il nome è tutelato anche contro l’indebito sfruttamento commerciale.
  • Lo scopo di lucro non rende automaticamente illecito ogni riferimento informativo.
  • Nei casi misti occorre valutare quale funzione sia concretamente prevalente.
  • Una nuova registrazione di marchio integra un diverso fatto costitutivo e non può essere introdotta tardivamente come semplice precisazione della domanda.

Provvedimento integrale: Cassazione civile, ordinanza n. 9289 dell’8 aprile 2024.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *