Il vaglio di legittimità sul tasso soglia non somma corrispettivi e moratori; sulla CMS vige la regola delle Sezioni Unite (Cass. civ. Sez. 1 n. 189 del 03.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La verifica del superamento del tasso soglia di cui alla legge n. 108/1996 non si fonda sulla sommatoria del tasso degli interessi corrispettivi con quello degli interessi moratori, dovendosi procedere alla separata valutazione degli stessi. Per i rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all’entrata in vigore dell’art. 2-bis, D.L. n. 185/2008, la verifica dell’usura presunta va effettuata con la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) e della commissione di massimo scoperto (CMS) rispettivamente con il “tasso soglia” e con la “CMS soglia”, compensando l’eventuale eccedenza della CMS con il residuo margine degli interessi. Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato, dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., alle anomalie che integrino una violazione di legge costituzionalmente rilevante, come la motivazione apparente o perplessa.

Il Fatto

La società debitrice principale e alcuni fideiussori avevano agito in giudizio nei confronti della banca, chiedendo l’accertamento della nullità di un contratto di prestito chirografario e di un conto corrente di corrispondenza per l’applicazione di un tasso annuo superiore al limite di legge e per la capitalizzazione degli interessi, con conseguente nullità delle garanzie e ripetizione delle somme. Il Tribunale di Perugia aveva respinto la domanda e la Corte d’appello di Perugia aveva confermato la decisione, escludendo l’illegittimità della capitalizzazione per il periodo antecedente il 1° gennaio 2014, l’usura per la mancata sommatoria dei tassi e l’inclusione della CMS nel calcolo del TEG fino al 31 dicembre 2009.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, scrutinando i sette motivi di impugnazione. Il primo motivo, relativo alla capitalizzazione degli interessi, è stato dichiarato inammissibile per carenza di specificità ex art. 366 c.p.c., non avendo i ricorrenti censurato la ratio decidendi che, conformandosi a Cass. Sez. 1, n. 21344 del 30/07/2024, ritiene legittima la capitalizzazione per il periodo antecedente il 1° gennaio 2014.

Il secondo motivo è stato ritenuto infondato. Richiamando le ordinanze n. 31615 del 2021 e n. 14214 del 2022, la Corte ha ribadito che, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, non è corretto sommare gli interessi corrispettivi e quelli moratori, dovendosi procedere a una valutazione separata dei due tassi.

Il terzo motivo è stato giudicato in parte inammissibile e in parte infondato. In riferimento alla CMS, la Corte ha applicato il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 16303 del 2018, secondo cui per i rapporti anteriori al 2010 la verifica dell’usura va effettuata con la comparazione separata del TEG e della CMS con le rispettive soglie, compensando l’eventuale eccedenza della commissione con il margine residuo degli interessi.

Il quarto motivo, sulla vessatorietà della clausola risolutiva espressa, è stato dichiarato inammissibile per non essersi confrontato con la ratio decidendi, oltre che per la genericità dei riferimenti alla tutela consumeristica e la mancata riproduzione del testo contrattuale. Il quinto motivo, sulla nullità delle garanzie fideiussorie e sul sindacato motivazionale, è stato parimenti dichiarato inammissibile: la Corte ha richiamato il principio, espresso dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, per cui il vizio di motivazione è denunciabile solo nei limiti del “minimo costituzionale”. Gli ultimi due motivi, concernenti la mancata ammissione della CTU e delle prove orali, sono stati infine dichiarati inammissibili per la loro genericità e per l’assenza dei necessari oneri di allegazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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