Sindacato limitato sulla compensazione delle spese in caso di accoglimento parziale (Cass. civ. Sez. 1 n. 2543 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa. La valutazione dell’opportunità di compensarle, in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e si sottrae al controllo di legittimità. Tale principio va coniugato con la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 92, comma 2, c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (Corte cost. n. 77 del 2018).
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la sentenza della Corte d’Appello di Caltanissetta che, in riforma parziale della decisione di primo grado, aveva revocato la condanna degli opponenti al pagamento delle spese della fase monitoria. La Corte territoriale, nel confermare il rigetto delle altre domande, aveva compensato integralmente le spese del grado di appello tra le parti costituite, ritenendo sussistenti giustificate ragioni. La società, rimasta integralmente vittoriosa sull’unica domanda spiegata nei suoi confronti, deduceva la violazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c., lamentando l’assenza di una soccombenza reciproca e di giusti motivi per la compensazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condividendo integralmente la proposta di definizione accelerata formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. Il Collegio ha richiamato il principio, costantemente affermato nella giurisprudenza di legittimità, per cui il sindacato della Corte è limitato ad accertare che le spese non siano state poste a carico della parte totalmente vittoriosa. Nel caso di specie, la ricorrente non poteva essere considerata tale, in quanto l’appello proposto nei suoi confronti era stato accolto con riguardo alla statuizione sulle spese del monitorio.
La Corte ha osservato che la valutazione circa la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni di compensazione costituisce esercizio del potere discrezionale del giudice di merito. Tale potere, come chiarito anche dalla declaratoria di incostituzionalità dell’art. 92, comma 2, c.p.c., nella parte in cui non prevedeva la compensazione per altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il caso di violazione del principio di non rivalsa sulla parte totalmente vittoriosa. L’accoglimento del solo motivo di gravame relativo alle spese del monitorio è stato ritenuto dalla Corte territoriale una ragione grave ed eccezionale che giustificava l’integrale compensazione: una valutazione non implausibile, come tale sottratta al controllo del giudice di legittimità.
La Corte ha quindi dichiarato l’inammissibilità del ricorso e condannato la ricorrente al pagamento della somma di € 2.500,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., sussistendo i presupposti processuali. Ha infine dichiarato la sussistenza dei presupposti per il versamento del raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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