Fallimento del debitore di un obbligo di demolizione: il credito va insinuato al passivo per il costo dei lavori (Cass. 18396/2026)
Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza n. 18396/2026 dell’8 giugno 2026 (R.G.N. 7893/2022) — Presidente Alberto Pazzi, Relatore Roberto Amatore. Accoglie il primo motivo, cassa con rinvio.
Il principio di diritto
Ai sensi degli artt. 51 e 59 l. fall., la prestazione di una obbligazione di facere, portata da un titolo giudiziale divenuto definitivo (nella specie, sentenza di condanna della società poi dichiarata fallita all’arretramento di un edificio per violazione della normativa sulle distanze), deve essere insinuata al passivo fallimentare per il controvalore pecuniario del predetto obbligo al momento della dichiarazione di fallimento, controvalore calcolato sulla base delle spese da sostenersi per l’esecuzione delle operazioni necessarie per l’adempimento dell’obbligo rimasto non eseguito.
Il fatto
Una società, quando era ancora in bonis, aveva realizzato un fabbricato residenziale in violazione delle distanze legali rispetto alla proprietà confinante. I vicini ottenevano, con titolo giudiziale poi divenuto definitivo, la condanna della società alla demolizione e all’arretramento della porzione eccedente, oltre al risarcimento del danno (euro 8.000) e alle spese di lite (euro 12.000). Sopravvenuto il fallimento della società, i vicini presentavano domanda di insinuazione al passivo per tre voci: il costo dei lavori di demolizione e arretramento (l’obbligo di fare monetizzato), il credito risarcitorio e le spese legali. Il Giudice delegato ammetteva le ultime due voci ma rigettava il costo della demolizione; il Tribunale di Pisa, in sede di opposizione ex art. 98 l. fall., confermava, ritenendo l’obbligo di fare non insinuabile e rimettendo il terzo agli strumenti dell’esecuzione forzata ex art. 612 c.p.c. I vicini ricorrevano per cassazione.
La motivazione
È accolto il primo motivo, con assorbimento degli altri. L’art. 51 l. fall. vieta, dalla dichiarazione di fallimento, ogni azione esecutiva individuale sui beni compresi nel fallimento: la via dell’esecuzione forzata degli obblighi di fare ex art. 612 c.p.c., indicata dal Tribunale, è quindi impraticabile. Soccorre invece l’art. 59 l. fall., a norma del quale i crediti aventi per oggetto una prestazione diversa dal denaro concorrono secondo il loro valore alla data della dichiarazione di fallimento. L’obbligazione di facere inadempiuta va perciò “convertita” nel corrispettivo pecuniario, calcolato sulle spese necessarie per l’adempimento al momento del fallimento; l’accertamento — che può richiedere una C.t.u. — va compiuto in sede endoconcorsuale (verifica del passivo ed eventuale opposizione), nel contraddittorio dei creditori, e non in sede esecutiva individuale. La “conversione” tutela sia il creditore, che si insinua subito e partecipa ai riparti senza rischiare la dispersione dell’attivo, sia i creditori concorrenti, che vedono cristallizzato alla data del fallimento anche il credito di una prestazione di fare altrui. Il decreto è cassato con rinvio al Tribunale di Pisa.
Implicazioni pratiche
Quando il debitore di un obbligo di fare — qui, demolire e arretrare un edificio — fallisce, il creditore non deve, e non può, attivare l’esecuzione forzata degli obblighi di fare ex art. 612 c.p.c.: deve insinuarsi al passivo facendo valere il controvalore pecuniario dell’obbligo, ciòè il costo dei lavori necessari, cristallizzato alla data del fallimento (art. 59 l. fall.). Diversamente, l’integrale distribuzione dell’attivo agli altri creditori svuoterebbe di effettività la tutela ottenuta con la condanna. La quantificazione avviene in sede di verifica del passivo, se necessario mediante C.t.u., nel contraddittorio con gli altri creditori.
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