Nel concordato preventivo il creditore deve accertare rango e privilegio in sede di cognizione ordinaria (Cass. civ. Sez. 1 n. 6723 del 20.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La procedura di concordato preventivo è estranea al giudizio di cognizione avente ad oggetto il riconoscimento del privilegio su un credito: tale accertamento deve essere svolto nelle forme della cognizione ordinaria nei confronti del debitore in concordato. Nel concordato con cessione dei beni ai creditori, il liquidatore giudiziale acquista la sola legittimazione a disporre dei beni, mentre il debitore mantiene la legittimazione processuale per le altre controversie, senza che sussista litisconsorzio necessario tra imprenditore e liquidatore. Il mancato trasferimento dell’attivo al liquidatore e la diversità dei ruoli escludono ogni integrazione del contraddittorio. I crediti per la restituzione di finanziamenti agevolati sono assistiti dal privilegio di cui all’art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998 anche durante l’esecuzione del rapporto e a prescindere dalla revoca del beneficio.

Il Fatto

Una società assicuratrice, dopo aver escusso una polizza fideiussoria e pagato all’AGEA la somma garantita, aveva agito davanti al Tribunale nei confronti del debitore in concordato preventivo per ottenere la condanna al pagamento dell’importo con il privilegio ex art. 9 d.lgs. n. 123/1998. Il Tribunale rigettava la domanda per insufficienza probatoria circa la riconducibilità del pagamento all’escussione; la Corte di appello, invece, accoglieva il gravame sulla base di elementi probatori concordanti.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi di ricorso, concernenti la nullità della notificazione e la mancata integrazione del litisconsorzio necessario con la procedura concordataria. Ha precisato che il rango privilegiato di un credito deve essere accertato in sede di cognizione ordinaria nei confronti del debitore in concordato, ma che la procedura stessa è estranea a tale giudizio: il debitore conserva la legittimazione processuale, atteso il mancato trasferimento dell’attivo al liquidatore e la diversità dei ruoli.

Quanto al terzo motivo, la Corte ha confermato che il privilegio ex art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998 assiste i crediti per la restituzione dei finanziamenti erogati anche durante l’esecuzione del rapporto e a prescindere dalla revoca del beneficio, sicché la doglianza è infondata.

Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile: la ricorrente non aveva denunciato l’omesso esame di un fatto storico decisivo, ma solo l’omesso esame di questioni e deduzioni difensive, estraneo al paradigma dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. come riformulato dal d.l. n. 83/2012.

Infine, la Corte ha disatteso la richiesta di condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c., non ravvisando malafede o colpa grave della soccombente, e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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