Spese del creditore procedente e insinuazione al passivo senza difensore (Cass. civ. Sez. 1 n. 1296 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di spese di giustizia ai sensi degli artt. 2755 e 2770 c.c., l’ammissione al privilegio delle spese sostenute dal creditore per atti conservativi o di espropriazione richiede una valutazione del giudice circa l’utilità per la massa, da riferirsi all’attitudine, anche solo potenziale, dell’atto a risultare vantaggioso per i creditori. Il giudizio di opposizione all’esecuzione può costituire un incidente idoneo a influenzare la prosecuzione dell’azione esecutiva da parte degli interventori titolati, ma la relativa valutazione è un accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità se non nei limiti del vizio di motivazione. In tema di ammissione al passivo fallimentare, il creditore ha diritto di insinuarsi anche per le spese vive sostenute per la presentazione della domanda, purché risultino in concreto indispensabili, restando escluse quelle relative ai compensi del difensore, in quanto l’insinuazione può essere sempre richiesta dalla parte personalmente.

Il Fatto

La società ricorrente aveva proposto opposizione ex art. 98 l.fall. avverso il decreto di esecutività dello stato passivo del fallimento, che aveva parzialmente ammesso i propri crediti, escludendo alcune voci relative a spese sostenute per l’attività esecutiva e per le cause di opposizione all’esecuzione promosse dalla debitrice, nonché il credito per la redazione e il deposito della domanda di ammissione al passivo.

Il Tribunale di Brescia aveva dichiarato inammissibili le domande svolte in via gradata e rigettato per il resto l’opposizione, confermando la decurtazione delle spese dell’esecuzione mobiliare per carenza di prova dell’inerenza e della necessità, negando il rango privilegiato ai crediti per le spese delle opposizioni all’esecuzione e non riconoscendo il credito per l’assistenza legale all’insinuazione.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha affrontato i tre motivi di ricorso, scrutinandoli separatamente. Quanto al primo motivo, relativo all’esclusione di alcune spese dell’esecuzione mobiliare dal privilegio ex art. 2755 c.c., la censura è stata dichiarata inammissibile, in quanto la prospettazione si risolveva in una critica all’accertamento del giudice di merito circa la funzionalità delle spese all’interesse dei creditori, questione di fatto non sindacabile in sede di legittimità. Parimenti inammissibile è risultata la censura relativa al presunto errore di calcolo, trattandosi di questione nuova e implicante un accertamento fattuale.

Con riferimento al secondo motivo, concernente il mancato riconoscimento del privilegio per le spese delle opposizioni all’esecuzione, la Corte ha richiamato il principio secondo cui la valutazione circa l’utilità della spesa per la massa dei creditori è demandata al giudice di merito. Ha precisato che l’opposizione all’esecuzione, se riguarda vicende capaci di influenzare la prosecuzione dell’azione esecutiva da parte degli interventori titolati, può avere riflessi sul tornaconto dei creditori. Nel caso di specie, il Tribunale aveva accertato in fatto la non vantaggiosità dell’attività profusa, accertamento ritenuto insindacabile in sede di legittimità in assenza di deduzione del vizio di motivazione.

Il terzo motivo, riguardante il credito per i compensi del difensore per l’assistenza alla domanda di ammissione al passivo, è stato ritenuto infondato. La Corte ha confermato l’orientamento secondo cui il creditore può insinuarsi al passivo anche per le spese vive indispensabili, ma non per i compensi del difensore, atteso che l’insinuazione può essere proposta personalmente dalla parte.

Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, e con dichiarazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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