Il credito sorto prima della misura antimafia e l’accertamento dell’insolvenza (Cass. civ. Sez. 1 n. 18233 del 06.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le censure con cui il ricorrente prospetta un fatto nuovo rispetto al contenuto della decisione impugnata, senza chiarire se la questione sia stata effettivamente e tempestivamente devoluta al giudice del gravame, sono inammissibili. È altresì inammissibile il motivo che non si riferisca al decisum della sentenza impugnata, mancando del requisito di specificità richiesto dall’art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. In tema di fallimento, lo stato di insolvenza può essere legittimamente desunto dall’esistenza di un indebitamento complessivo superiore a una determinata soglia, che la società debitrice non sia in grado di ripianare, ancorché parte dei crediti siano sospesi nei loro effetti recuperatori in ragione di una misura di prevenzione patrimoniale.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, con sentenza del 7 marzo 2022, dichiarava il fallimento della società, su istanza di un creditore. La Corte d’appello di Milano rigettava il reclamo avverso tale statuizione, condividendo la valutazione del primo giudice in ordine alla sussistenza di uno stato di insolvenza. A fondamento della decisione, la Corte territoriale poneva l’esistenza di un indebitamento superiore a € 500.000, la natura inesigibile dei crediti vantati verso una controllata sottoposta a sequestro preventivo antimafia e la mancata idoneità della ripresa dell’attività aziendale a influire sui dati negativi.
La società ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di doglianza. Gli intimati non hanno svolto difese, mentre il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di legittimità ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, riguardanti la violazione degli artt. 2120 cod. civ., 52 e 57 d.lgs. 159/2011 e 5 e 15 l. fall., in relazione alla scadenza del credito per T.F.R. vantato dal creditore istante. Il ricorrente assumeva che il credito fosse divenuto esigibile solo dopo l’applicazione della misura del sequestro preventivo antimafia, quando la società non aveva più la disponibilità dei propri beni.
La Corte ha rilevato che la decisione impugnata faceva riferimento a crediti per compensi maturati sino al 30 settembre 2020, insorti prima della misura di prevenzione e pertanto pagabili alla scadenza. Le doglianze, pertanto, prospettavano un fatto nuovo rispetto al contenuto della sentenza impugnata e, al contempo, in contrasto con essa, senza chiarire se la questione fosse stata devoluta al giudice del gravame. I motivi sono stati dichiarati inammissibili.
Il terzo motivo, con cui si lamentava la violazione degli artt. 2484 cod. civ. e 5 l. fall. per l’erronea applicazione dei criteri propri delle società in liquidazione, è stato ritenuto privo del carattere di riferibilità alla decisione impugnata, essendo la censura assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Inammissibile anche il quarto motivo, concernente la violazione dell’art. 50 d.lgs. 159/2011: la censura, nella prima parte, mancava di decisività, appuntandosi su una ridotta parte dell’esposizione debitoria; nella seconda parte, invece, investiva il merito della controversia, sollecitandone una riconsiderazione non consentita in sede di legittimità.
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Nota della Redazione
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