Capacità tecnico-professionale e servizi analoghi negli appalti ABT: no alla scomposizione atomistica delle prestazioni (TAR Sardegna n. 833 del 25.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di appalti pubblici, la verifica del requisito di capacità tecnico-professionale di cui all’art. 100 d.lgs. n. 36/2023 deve essere condotta con riferimento all’esperienza complessivamente maturata dall’operatore economico, tenendo conto della natura unitaria del servizio svolto. Non è consentita un’artificiosa scomposizione delle singole componenti (software, hardware, servizi accessori) per ridurne il valore, atteso che un sistema di bigliettazione elettronica implica un insieme integrato di elementi funzionalmente interconnessi. La nozione di “servizi analoghi” non richiede una perfetta sovrapponibilità delle prestazioni, ma va apprezzata secondo un criterio di rispondenza alla finalità di verifica dell’idoneità professionale, in virtù di una considerazione globale e non atomistica. Il mancato allineamento tra importi dichiarati nel DGUE e documentazione prodotta non integra di per sé un vizio istruttorio, ove il requisito risulti comunque soddisfatto.

Il Fatto

Una società, seconda classificata in una procedura aperta indetta dalla Centrale Regionale di Committenza della Regione Sardegna per l’affidamento di un servizio di “Evoluzione e gestione del Sistema Account Based Ticketing per il Trasporto Pubblico Locale”, ha impugnato l’aggiudicazione. Con il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti ha dedotto che l’aggiudicataria non avrebbe dimostrato il possesso del requisito tecnico-professionale, in quanto il servizio dichiarato non sarebbe qualificabile come multimodale e la componente hardware sarebbe prevalente. Ha inoltre contestato la valutazione del “gruppo di lavoro” e la discrasia tra gli importi dichiarati nel DGUE e quelli risultanti dalla documentazione prodotta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente chiarito che il requisito di cui al paragrafo 6.3 del disciplinare, nell’interpretare l’art. 100 d.lgs. n. 36/2023, non imponeva lo svolgimento di un servizio multimodale in senso stretto, ma richiedeva che il sistema realizzato fosse strutturalmente idoneo a supportare la vendita di titoli relativi a più modalità di trasporto. Il riferimento alla “multimodalità” attiene alla funzionalità del sistema e alla sua capacità di interfacciarsi con servizi diversi, non alla pluralità di modalità concretamente gestite.

Quanto alla distinzione tra componenti software e hardware, il Tribunale ha ritenuto che nei sistemi di bigliettazione elettronica gli elementi applicativi e materiali si atteggiano quali componenti funzionalmente integrate, non suscettibili di separazione ontologica. Ha quindi richiamato il principio per cui la perizia tecnica deve essere valutata in base ad una considerazione globale e complessiva, come affermato da Cons. Stato, Sez. IV, n. 2953 del 2020 e T.A.R. Sardegna n. 679/2024.

In relazione al gruppo di lavoro, la Corte ha ritenuto legittima la valutazione di equipollenza del diploma AFAM alla laurea triennale, ai sensi dell’art. 1, commi 102 e ss., legge n. 228/2012. Ha inoltre escluso che la distinzione tra figure junior e senior potesse assumere rilievo, non essendo contemplata tra i criteri valutativi, e ha ribadito che il sindacato del giudice sulle valutazioni discrezionali della commissione, pur essendo pieno, non è sostitutivo.

Con riferimento alla discrasia tra gli importi dichiarati nel DGUE e quelli accertati, il Tribunale ha precisato che la non perfetta coincidenza è fisiologica, essendo l’esito di un controllo sostanziale. La stazione appaltante non ha effettuato un’integrazione autonoma della prova, ma una verifica di dichiarazioni già comprovate, sicché la sanabilità delle omissioni dichiarative è ammessa ove il requisito sia effettivamente posseduto, come chiarito da Cons. Stato, Sez. V, n. 9967 del 2025.

Il ricorso è stato respinto, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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