Criteri di valutazione e resa oraria: no al sindacato sulla discrezionalità nella gara di pulizie (TAR Sardegna n. 834 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le clausole della lex specialis che non presentano carattere immediatamente escludente, perché attengono alla definizione di criteri valutativi e a meccanismi di attribuzione del punteggio, non sono soggette all’onere di impugnazione immediata e vanno impugnate unitamente agli atti applicativi che ne rendono concreta e attuale la lesività. È ammissibile il ricorso con cui si contesta l’impianto complessivo della disciplina di gara, essendo sufficiente l’interesse strumentale alla riedizione della procedura. La determinazione dei criteri di valutazione delle offerte nell’offerta economicamente più vantaggiosa è espressione dell’ampia discrezionalità tecnica della stazione appaltante, sindacabile solo in caso di macroscopica illogicità, irragionevolezza o abnormità. La scelta di premiare una minore resa oraria nel servizio di pulizia non è irrazionale, potendo rispondere all’esigenza di garantire maggiore accuratezza delle prestazioni.
Il Fatto
Una società benefit partecipava alla procedura aperta, suddivisa in sei lotti territoriali, indetta dalla Regione Sardegna per l’affidamento dei servizi di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari a ridotto impatto ambientale. Il disciplinare prevedeva il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con 70 punti per l’offerta tecnica e 30 per quella economica. Per il criterio “Qualità del piano di lavoro – Resa oraria giornaliera” era prevista una formula che attribuiva il punteggio massimo all’offerta con la resa più bassa.
La società impugnava l’aggiudicazione, deducendo che il meccanismo premiava l’inefficienza e penalizzava gli operatori più efficienti, determinando una contraddizione tra offerta tecnica ed economica. La ricorrente contestava, inoltre, che le offerte con rese più basse erano state escluse in sede di verifica di anomalia, alterando la graduatoria. L’Amministrazione e la controinteressata eccepivano l’irricevibilità del ricorso per mancata impugnazione immediata del bando e l’inammissibilità per difetto di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rigettato le eccezioni preliminari. Quanto all’irricevibilità, ha chiarito che l’onere di impugnazione immediata del bando sussiste solo per le clausole immediatamente escludenti, mentre quelle che rendono la partecipazione più complessa devono essere impugnate con gli atti applicativi che rendono attuale la lesione. Nel caso di specie, l’effetto distorsivo del criterio della resa non era apprezzabile ex ante, ma solo all’esito della valutazione comparativa. In ordine all’interesse, ha ritenuto ammissibile l’interesse strumentale alla riedizione della gara, non essendo richiesta la prova di resistenza quando si contesta l’intero impianto della lex specialis.
Nel merito, il Tribunale ha richiamato il principio per cui la scelta dei criteri di valutazione rientra nella discrezionalità tecnica della stazione appaltante, sindacabile solo per vizi macroscopici. Ha quindi ritenuto la scelta di valorizzare rese orarie più contenute non priva di razionale giustificazione, in quanto tempi di esecuzione meno compressi possono garantire maggiore accuratezza delle operazioni. Ha inoltre rilevato che la resa era configurata come indice tecnico-organizzativo di intensità del servizio, non come mera velocità esecutiva.
La Corte ha poi respinto la censura relativa alla contraddizione tra offerta tecnica ed economica, osservando che la divergenza riflette la fisiologica dialettica tra qualità ed economicità propria dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La resa dichiarata in sede tecnica costituisce il parametro per il calcolo del monte ore e del costo della manodopera, garantendo la coerenza complessiva dell’offerta. Ha infine escluso che l’esclusione di alcuni concorrenti in sede di verifica di anomalia determini un effetto invalidante “a cascata” sulla graduatoria, trattandosi di fase distinta e autonoma rispetto alla valutazione qualitativa.
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Nota della Redazione
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