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Congedo straordinario, il limite biennale opera anche per il lavoratore (TAR Sardegna n. 823 del 22.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il congedo straordinario disciplinato dall’art. 42, comma 5, d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 è soggetto a un duplice limite: il beneficio non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e, al contempo, non può eccedere i due anni nell’arco della vita lavorativa del dipendente che presta assistenza. L’inciso “nell’arco della vita lavorativa”, contenuto nel comma 5-bis della medesima disposizione, costituisce un limite aggiuntivo e autonomo, riferito al lavoratore fruitore, e non una mera specificazione del limite già previsto per il singolo assistito. Il militare che abbia già usufruito dell’intero periodo biennale per assistere un familiare disabile non ha pertanto diritto a un nuovo congedo per l’assistenza di un diverso familiare, atteso che la disposizione realizza un non irragionevole bilanciamento tra le esigenze di cura del disabile e le necessità organizzative della pubblica amministrazione.

Il Fatto

La controversia trae origine dal diniego opposto dal Comando di appartenenza alla richiesta di un militare in servizio permanente, volta a ottenere la fruizione di un periodo di congedo straordinario per l’assistenza alla suocera, ai sensi dell’art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001. L’Amministrazione aveva respinto l’istanza sul rilievo che il militare avesse già usufruito del periodo massimo di due anni di congedo nell’arco della vita lavorativa, avendo in precedenza prestato assistenza al figlio, anch’egli in situazione di disabilità. Il successivo riesame confermava il diniego, R.G. -OMISSIS-.

La Motivazione della Corte

Il TAR Sardegna è chiamato a stabilire se il limite di due anni di congedo, previsto dal comma 5-bis dell’art. 42, d.lgs. n. 151/2001, debba intendersi come riferito a ciascuna persona disabile assistita o come limite assoluto per il lavoratore.

Il Collegio, discostandosi dall’orientamento espresso in sede cautelare, aderisce alla tesi del “doppio limite”, sostenuta dall’Amministrazione e dalla più recente giurisprudenza amministrativa (tra cui Cons. Stato, sez. II, n. 7960 del 2025). L’interpretazione si fonda sul dato letterale: l’utilizzo della congiunzione “e” (“non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell’arco della vita lavorativa”) evidenzia la sussistenza di un vincolo ulteriore e distinto, riferito alla vita lavorativa del dipendente. Ove il limite biennale fosse solo individualizzato per singolo assistito, l’inciso risulterebbe del tutto superfluo.

I giudici escludono il contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3 e 32 Cost., richiamati dal ricorrente. Il limite, infatti, è espressione di un ragionevole bilanciamento tra le esigenze di cura del disabile e quelle organizzative dell’Amministrazione, specie nel settore delle Forze armate, ove le esigenze di organico e di funzionalità assumono rilievo primario ai sensi dell’art. 97 Cost..

La Corte trova ulteriore conforto nella disciplina generale dettata dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 (art. 4, comma 2) e dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, che configurano il congedo e i permessi come misure eccezionali, soggette a limiti quantitativi e a condizioni non incondizionate, in ragione delle comprovate esigenze di servizio. La natura eccezionale dell’istituto impone, infine, la stretta interpretazione delle relative condizioni di concessione. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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