Parere preliminare SUAPE non impugnabile per difetto di interesse (TAR Sardegna n. 821 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il parere preliminare richiesto tramite il SUAPE ai sensi dell’art. 24 della legge regionale Sardegna n. 24/2016 è atto a carattere consultivo, privo di effetti direttamente incidenti sul bene della vita vantato dal richiedente e, pertanto, non autonomamente impugnabile. La sua adozione avviene “senza pregiudizio per la definizione dell’eventuale successivo procedimento”, circostanza che ne conferma la natura endoprocedimentale. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse concreto e attuale all’annullamento del parere. La declaratoria di decadenza del piano di lottizzazione per mancata esecuzione delle opere di urbanizzazione nel termine ha natura vincolata ed è atto ricognitivo di un dato storico, con effetto automatico contemplato dalla legge. Alla decadenza del piano consegue l’estinzione del diritto di superficie funzionalmente correlato, componendo l’atto di attribuzione e la convenzione attuativa una fattispecie complessa unitaria.
Il Fatto
Una società cooperativa, titolare del diritto di superficie su due lotti edificabili compresi nel PEEP “Le Serre” del Comune di Quartucciu e già beneficiaria di una convenzione urbanistica del 1996, chiedeva al SUAPE un parere preliminare su un progetto per la realizzazione di un fabbricato destinato a servizi connessi alla residenza. Il Responsabile del Settore Gestione del Territorio rendeva parere negativo, richiamando l’intervenuta decadenza del PEEP e la conseguente estinzione del diritto di superficie sui lotti inedificati. La società proponeva ricorso avverso tale parere, deducendone l’illegittimità, e il Comune si costituiva eccependo l’inammissibilità per difetto di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto l’eccezione di inammissibilità, osservando che il parere impugnato era stato adottato ai sensi dell’art. 24 della legge regionale Sardegna n. 24/2016, norma che configura una mera facoltà degli interessati di richiedere una pronuncia sulla conformità del progetto preliminare al quadro normativo vigente. Tale atto è stato qualificato come consultivo, privo di contenuto decisorio e collocato al di fuori dell’ordinario procedimento per il rilascio del titolo edilizio. La formula finale della disposizione, secondo cui il parere è reso “senza pregiudizio per la definizione dell’eventuale successivo procedimento”, ha confermato l’assenza di una lesione attuale ed ha determinato la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
In via meramente esemplificativa, il Tribunale ha ritenuto il ricorso comunque infondato, richiamando i precedenti del Consiglio di Stato, Sez. IV, nn. 8418 e 8419 del 2022, che avevano confermato la decadenza della lottizzazione e l’inapplicabilità della proroga di cui all’art. 30 del d.l. n. 69/2013. La decadenza del piano di lottizzazione è stata definita come atto vincolato e ricognitivo della scadenza del termine di efficacia della convenzione, con effetto automatico previsto dalla legge, irrilevante che l’inattuazione sia dovuta alla P.A. o al privato.
Il Collegio ha inoltre ribadito che l’atto di attribuzione del diritto di superficie su un lotto di edilizia residenziale pubblica e la convenzione attuativa compongono una fattispecie complessa unitaria, sicché il venir meno del primo atto comporta la caducazione anche del secondo. La decadenza della concessione determina pertanto l’estinzione automatica del diritto di superficie, essendo il relativo provvedimento un atto dovuto e vincolato per l’amministrazione. In ragione di tale ricostruzione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse processuale.
Nota della Redazione
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