Annullamento in autotutela e cessazione della materia del contendere (TAR Sardegna n. 722 del 28.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta adozione, da parte dell’amministrazione, di un provvedimento di annullamento in autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 del provvedimento impugnato determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l’interesse alla decisione nel momento in cui l’atto lesivo è stato rimosso. In tale evenienza, le spese di lite possono essere poste a carico dell’amministrazione in applicazione del principio della soccombenza virtuale, allorché l’esito del giudizio, in assenza della sopravvenienza, sarebbe stato verosimilmente favorevole al ricorrente. La pronuncia può essere adottata con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., previo avviso alle parti.

Il Fatto

La società ricorrente, operante nel settore della gestione dei rifiuti, era locataria dal 2013 di terreni di proprietà del Comune, in località “Su Saliche”, con annesso un edificio destinato a un impianto per lo stoccaggio e la manipolazione di sottoprodotti di origine animale (SOA).

Con determinazione n. 443 del 30 dicembre 2025, il Responsabile del Servizio Tecnico comunale aveva indetto una procedura ad evidenza pubblica, ai sensi del r.d. n. 827/1924, per l’affidamento in concessione degli immobili e degli impianti ivi contenuti. La ricorrente aveva impugnato tale determinazione e l’avviso pubblico del 14 gennaio 2026, deducendo plurimi profili di illegittimità per violazione del d.m. 7 agosto 2024 e falsa applicazione dell’art. 66, terzo comma, del r.d. n. 827/1924, nonché difetto di istruttoria e di motivazione. Il Comune non si era costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Nel corso del giudizio, il Servizio Tecnico comunale ha adottato la determinazione n. 51 del 4 marzo 2026, con cui è stata disposta l’annullamento in autotutela della determinazione n. 443/2025, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. Tale sopravvenienza ha integralmente rimosso l’atto lesivo oggetto dell’impugnativa.

Alla luce di tale circostanza, il Collegio ha preso atto della richiesta della ricorrente di dichiarare la cessazione della materia del contendere, ravvisando i presupposti per l’adozione di una sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., come già indicato nell’udienza camerale.

Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto la condanna a carico dell’amministrazione comunale, applicando il principio della c.d. soccombenza virtuale: la scelta di annullare in autotutela il provvedimento impugnato, successivamente all’instaurazione del giudizio, costituisce indice del fondamento della pretesa azionata dalla ricorrente.

Le spese sono state liquidate complessivamente in € 1.200,00, oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato ove versato, e la sentenza è stata dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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