Iscrizione white list obbligatoria per il consorzio di cooperative e non per la consorziata esecutrice (TAR Sardegna n. 724 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il consorzio di cooperative di cui all’art. 65, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 36/2023 è l’unico soggetto partecipante alla procedura di gara, cui sono imputati i requisiti di ordine generale maturati dalle consorziate, che ne costituiscono interna corporis. Ne consegue che il requisito dell’iscrizione nella white list, quale requisito di ordine generale ex art. 94, comma 2, d.lgs. n. 36/2023, deve essere posseduto dal consorzio e non dalla consorziata designata per l’esecuzione, priva di autonoma rilevanza nei confronti della stazione appaltante. La mancata iscrizione legittima l’esclusione, senza che rilevi il principio di tassatività delle cause di esclusione, trattandosi di causa tipica espressamente equiparata a quelle codicistiche dall’art. 1, comma 52, legge n. 190/2012.
Il Fatto
Un consorzio di cooperative sociali, gestore uscente di un asilo nido, partecipava a una procedura negoziata indetta dalla centrale di committenza per conto del Comune, dichiarando di non essere iscritto alla white list, in quanto l’esecuzione del servizio di ristorazione sarebbe stata demandata alla consorziata esecutrice, munita del requisito. La stazione appaltante disponeva comunque l’esclusione, confermata in sede di autotutela, sul rilievo che l’iscrizione costituisce requisito di ordine generale e deve essere posseduto dal consorzio partecipante. Il consorzio impugnava gli atti, deducendo incompetenza, violazione dei principi di fiducia e affidamento, nonché nullità della clausola del disciplinare per contrasto col principio di tassatività delle cause di esclusione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha anzitutto scrutinato il vizio di incompetenza, rigettandolo: la convenzione tra enti prevede espressamente che i provvedimenti di esclusione siano adottati dalla stazione unica appaltante, sicché l’atto risulta legittimamente emanato dall’organo deputato.
Nel merito, il Collegio ha ricostruito la natura del consorzio di cooperative richiamando la disciplina della legge n. 422/1909 e della c.d. legge Basevi, evidenziando come si tratti di società cooperative di secondo grado dotate di personalità giuridica autonoma, con rapporto organico tale per cui l’attività delle consorziate è imputata esclusivamente al consorzio. Richiamando il Consiglio di Stato, Ad. plen., 20 maggio 2013, n. 14 e Cons. Stato, sez. V, 7 novembre 2022, n. 9752, la sentenza ha affermato che il consorzio partecipa alla gara utilizzando requisiti propri, potendo far valere i mezzi delle consorziate quali articolazioni organiche del soggetto collettivo.
Da tale premessa il Giudice ha tratto la conseguenza che il consorzio è l’unico soggetto qualificabile come operatore economico, mentre la consorziata designata, quale mera interna corporis, non assume autonoma rilevanza. La verifica del possesso dei requisiti di ordine generale doveva quindi essere compiuta in capo al consorzio, restando irrilevante l’iscrizione in possesso della consorziata esecutrice. La Corte ha escluso la violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, richiamando Cons. Stato, sez. IV, n. 1345/2025 per cui l’esclusione per mancata iscrizione alla white list è riconducibile all’art. 94, comma 2, d.lgs. n. 36/2023, cui l’art. 1, comma 52, legge n. 190/2012 la equipara espressamente.
Quanto all’affidamento e al principio del risultato, il TAR ha osservato che la partecipazione in contrasto con la corretta interpretazione della propria natura giuridica non genera alcun affidamento tutelabile. Infine, è stata dichiarata inammissibile la domanda subordinata di annullamento della lex specialis per violazione dei CAM, difettando l’interesse strumentale alla riedizione della gara in capo al concorrente legittimamente escluso, secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale richiamato.
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Nota della Redazione
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