Ottemperanza per la carta elettronica del docente: condanna al pagamento e commissario ad acta (TAR Sardegna n. 665 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo accerta l’inutile decorso del termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997, e condanna l’Amministrazione inadempiente a dare esecuzione al giudicato. La nomina del commissario ad acta può essere disposta sin d’ora, contestualmente alla condanna, per il solo caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine assegnato, con facoltà di delega a dirigenti dell’Ufficio, anche a livello territoriale. Il commissario, ove occorra, può avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso.
Il Fatto
Un docente, già parte vittoriosa in un giudizio dinanzi al Tribunale di Cagliari, agiva dinanzi al TAR Sardegna per l’ottemperanza alla sentenza n. 1203/2024. Con tale pronuncia, il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere al ricorrente la somma di euro 2.000,00 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, e a corrispondere la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dichiarando prescritto il diritto per l’anno scolastico 2018/2019.
La sentenza, notificata alla Pubblica Amministrazione il 5 novembre 2024, era passata in giudicato per mancata impugnazione. Non essendo seguito alcun adempimento da parte dell’Amministrazione e risultando decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, il ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, avendo accertato la sussistenza di tutti i presupposti per l’azione di ottemperanza: il giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro, la notificazione del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
La circostanza che la sentenza da eseguire provenga dal giudice ordinario non ha impedito al giudice amministrativo di conoscere della domanda, trattandosi di giudizio avente ad oggetto l’ottemperanza al giudicato, per il quale sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a..
Nel merito, il Collegio ha accertato l’inadempimento dell’Amministrazione e ne ha disposto la condanna a dare piena esecuzione alla pronuncia, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente. La sentenza risulta inoltre immediatamente eseguibile: il termine di centoventi giorni decorre, infatti, dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza stessa o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il TAR ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Responsabile pro tempore della Direzione Generale competente, con facoltà di delega ad altro dirigente, anche territoriale. Al commissario è stato assegnato il termine di novanta giorni dalla richiesta della parte per porre in essere tutti gli atti necessari, con facoltà di ricorrere al pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei fondi nei capitoli di bilancio.
Quanto alle spese di lite, il Collegio le ha poste a carico dell’Amministrazione soccombente, liquidandole in euro 800,00, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.