Ottemperanza per la carta elettronica del docente: accoglimento e commissario ad acta (TAR Sardegna n. 666 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che condanna l’Amministrazione all’erogazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a. L’accoglimento della domanda presuppone la verifica del passaggio in giudicato della pronuncia e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin da ora un commissario ad acta, con facoltà di avvalersi del pagamento in conto sospeso per il caso di incapienza dei fondi dedicati.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo determinato, agiva dinanzi al TAR Sardegna ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, che aveva accolto la domanda volta al riconoscimento della carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, con accredito complessivo di euro 2.000,00.
La pronuncia, notificata all’Amministrazione in data 26 aprile 2024, era passata in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dalla Cancelleria. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, senza che l’Amministrazione avesse dato corso ad alcun adempimento, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza, chiedendo anche la nomina del commissario ad acta e la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, accertando la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda di ottemperanza. In primo luogo, ha verificato che la sentenza azionata era stata ritualmente notificata all’Amministrazione e che la stessa era passata in giudicato, come da attestazione della Cancelleria prodotta in atti.
Il Collegio ha quindi rilevato l’avvenuto decorso del termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, senza che l’Amministrazione avesse provveduto all’esecuzione spontanea della pronuncia. Tale circostanza legittimava l’esperimento del rimedio dell’ottemperanza.
Accogliendo il ricorso, il giudice amministrativo ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a dare piena esecuzione al giudicato nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il TAR ha nominato sin da ora il commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione Generale competente, con facoltà di delega ad altro dirigente anche territoriale. Il commissario, quale organo ausiliario del giudice, dovrà porre in essere tutti gli atti necessari entro novanta giorni dalla richiesta della parte, con possibilità di ricorrere all’istituto del pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei capitoli di bilancio dedicati. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
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Nota della Redazione
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