Daspo fuori contesto e custodia cautelare: finalità diverse che non rendono il provvedimento sproporzionato (TAR Sardegna n. 83 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il daspo fuori contesto, adottato ai sensi dell’art. 6, lett. c) e d), l. n. 401/1989, può essere legittimamente emesso per fatti commessi anche non in occasione di manifestazioni sportive, purché rientranti nelle fattispecie ivi previste. La circostanza che non sia stata applicata una misura cautelare personale nel procedimento penale non incide sulla legittimità del provvedimento amministrativo, attesa la differente finalità delle due misure. La titolarità di un abbonamento per assistere agli eventi sportivi non è circostanza decisiva per escludere la sussistenza dei presupposti del provvedimento, quando l’interessato riconosca di frequentare lo stadio. La durata del divieto, pari a tre anni su un massimo di cinque, e l’estensione territoriale dei divieti, limitata alle competizioni calcistiche e alle aree nel raggio di 500 metri dagli impianti, non appaiono sproporzionate.
Il Fatto
Il Questore di Cagliari ha adottato nei confronti del ricorrente un provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (c.d. daspo fuori contesto) della durata di tre anni, ai sensi dell’art. 6, lett. c) e d), l. n. 401/1989. Il provvedimento, impugnato dall’interessato, comportava il divieto di accesso agli stadi e agli impianti sportivi in cui si svolgono competizioni calcistiche, nonché il divieto di transito nelle aree ricomprese nel raggio di 500 metri dagli stessi, negli orari indicati.
Il ricorrente ha chiesto la sospensione cautelare del provvedimento, deducendo, tra l’altro, la propria qualità di titolare di un abbonamento per le partite del Cagliari Calcio e la circostanza che non fosse stata applicata nei suoi confronti una misura cautelare personale nell’ambito del procedimento penale. La Questura di Cagliari e il Ministero dell’Interno si sono costituiti in giudizio, resistendo all’istanza.
La Motivazione del TAR
Il TAR Sardegna, nella fase cautelare, ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato. In primo luogo, il Collegio ha rilevato come fosse pacifico che il ricorrente fosse stato deferito all’autorità giudiziaria e che le indagini preliminari si fossero concluse per numerosi reati rientranti nelle fattispecie di cui all’art. 6, lett. c) e d), l. n. 401/1989, che consentono l’adozione del daspo anche per fatti non commessi in occasione di manifestazioni sportive.
Quanto all’istruttoria condotta dall’amministrazione, il Tribunale l’ha considerata sufficiente, avuto riguardo alla natura e alla funzione del provvedimento e alla rilevanza dei fatti addebitati per l’interesse pubblico protetto. Il Collegio ha inoltre chiarito che la circostanza della titolarità di un abbonamento per le partite non era decisiva, posto che il ricorrente riconosceva di frequentare lo stadio e che la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e la sua identificazione erano avvenute proprio nei pressi dell’impianto sportivo.
Il TAR ha infine escluso che la mancata applicazione di una misura cautelare penale potesse influire sulla legittimità del provvedimento impugnato, data la diversa finalità tra la misura cautelare penale e il provvedimento amministrativo in questione. Allo stesso modo, non sono apparsi sproporzionati né la durata del divieto (tre anni su un massimo di cinque), né l’estensione territoriale, limitata al calcio e al calcio a 5 e alle aree nel raggio di 500 metri dagli impianti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.