Improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse a seguito di rinuncia alla prosecuzione (TAR Sardegna n. 548 del 20.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta dichiarazione delle parti ricorrenti di insussistenza di un attuale interesse alla prosecuzione del giudizio e alla decisione del ricorso determina la declaratoria di improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La pronuncia in rito, per la sua natura, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti, non risultando ravvisabili profili di soccombenza virtuale.

Il Fatto

Le società ricorrenti, operanti nel settore della pubblicità e dell’impiantistica pubblicitaria nel territorio del Comune di Cagliari, hanno impugnato dinanzi al TAR Sardegna la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 19.04.2021 e la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 20.04.2021, unitamente agli allegati tariffari e all’avviso di pagamento del 27.05.2021, concernenti l’applicazione del Canone Unico Patrimoniale. Il Comune di Cagliari si è costituito in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso. Nel corso del giudizio, le società ricorrenti hanno depositato memoria con cui hanno dichiarato la cessazione di ogni attuale interesse alla prosecuzione della lite.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dato atto che la dichiarazione delle ricorrenti, depositata in data 10.12.2025, non lasciava residuare alcun interesse alla decisione del ricorso. Il Comune resistente ha preso atto della dichiarazione, rimettendosi al Collegio per la regolamentazione delle spese. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 22 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il TAR ha quindi rilevato che, in ragione della intervenuta dichiarazione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, conformemente al disposto dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La pronuncia assume natura meramente processuale, non entrando nel merito delle censure proposte avverso le delibere in materia di fiscalità locale.

Quanto al regolamento delle spese di lite, il Collegio ha ritenuto che la natura in rito della decisione ne giustifichi la compensazione integrale tra le parti, non potendosi ravvisare una soccombenza sostanziale in capo ad alcuna di esse. La sentenza, adottata con le formalità di cui all’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm., è stata infine rimessa all’esecuzione dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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