Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse a seguito di annullamento in autotutela degli atti impugnati (TAR Abruzzo n. 354 del 11.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta adozione, da parte dell’amministrazione, di una delibera di annullamento d’ufficio dei provvedimenti originariamente gravati, che ne disponga la sostituzione integrale nella regolamentazione del rapporto controverso, determina il venir meno dell’interesse al ricorso. La lesione all’interesse protetto, che giustifica l’azione giudiziale ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ., deve sussistere al momento della proposizione del ricorso e per tutta la durata del giudizio. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Il Fatto
Un gruppo di contribuenti ha impugnato dinanzi al TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, la delibera con cui un Consorzio di bonifica aveva approvato la lista di carico contributivo per l’annualità 2025, il piano di classifica, il bilancio di previsione e la relazione allegata. I ricorrenti chiedevano l’annullamento degli atti, deducendone l’illegittimità.
Nel corso del giudizio, il Consorzio di bonifica, prendendo atto di una precedente sentenza del medesimo Tribunale, ha adottato una nuova deliberazione con cui ha disposto l’annullamento d’ufficio, in via di autotutela, di tutti gli avvisi di pagamento bonari emessi sulla base dei provvedimenti dichiarati nulli per le annualità dal 2021 al 2025, la sospensione e il successivo annullamento di ruoli e cartelle, l’interruzione delle procedure di riscossione coattiva e il ricalcolo integrale della contribuenza consortile per l’intero quinquennio sulla base dei criteri fissati dalla citata sentenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la sopravvenuta deliberazione di autotutela ha superato e sostituito, nella regolamentazione del rapporto controverso, i provvedimenti originariamente impugnati. Tale evenienza ha introdotto, sotto il profilo oggettivo, un mutamento della situazione di fatto che incide direttamente sull’interesse al ricorso.
Richiamato il principio per cui la lesione all’interesse protetto deve permanere per tutta la durata del giudizio, il Tribunale ha ritenuto che dagli atti impugnati non potesse più derivare alcuna lesione diretta ed attuale all’interesse fatto valere dai ricorrenti. L’intervenuto annullamento in autotutela, infatti, ha eliminato ogni effetto pregiudizievole degli atti gravati, privando di consistenza attuale la posizione soggettiva azionata in giudizio.
La definizione in rito, unitamente alla particolarità della vicenda, ha indotto il Collegio a disporre l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Nota della Redazione
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