Esecuzione del giudicato sulla Carta elettronica del docente e no all’astreinte (TAR Veneto n. 1171 del 26.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’esecuzione del giudicato proposto ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è accolto quando la sentenza del giudice ordinario è passata in giudicato, è stata notificata presso il domicilio digitale dell’Amministrazione e il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 è decorso infruttuosamente. Il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo e nomina, sin d’ora, il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere negata in presenza di ragioni ostative ulteriori rispetto alla manifesta iniquità, quali la crisi della finanza pubblica e la complessità del procedimento esecutivo.

Il Fatto

La parte ricorrente ha agito in ottemperanza per conseguire l’attuazione della sentenza resa dal Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per gli anni scolastici di servizio a tempo determinato, con condanna dell’Amministrazione al pagamento di complessivi € 2.000,00.

Dopo la notifica del titolo presso il domicilio digitale del Ministero e il passaggio in giudicato della pronuncia, la ricorrente ha lamentato l’inutile decorso del termine di 120 giorni e la mancata esecuzione del capo relativo al rilascio della Carta. Ha chiesto l’attivazione del dispositivo con accredito della somma, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione dell’astreinte. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza. La sentenza ottemperanda è passata in giudicato, come da certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ., ed è stata notificata presso il domicilio digitale dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ., come novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. n. 149/2022, che ha eliminato la necessità della formula esecutiva.

È decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni. Poiché è circostanza di fatto incontestata che l’Amministrazione non abbia dato esecuzione alla pronuncia, il Tribunale ha dichiarato l’obbligo di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Il Collegio ha ordinato di attivare la Carta elettronica e di versare in essa l’importo oggetto del capo condannatorio, esclusi ulteriori accessori, non potendo tale importo essere equiparato a voci retributive. Ha quindi nominato sin d’ora il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia, individuandolo nel Direttore generale competente, con facoltà di delega e con un ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione in bilancio e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa.

Il Tribunale ha invece respinto la domanda di penalità di mora. Richiamata la giurisprudenza amministrativa, si è evidenziato che l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità quello autonomo della sussistenza di altre ragioni ostative, in considerazione della specialità del debitore pubblico. La crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustificano, in concreto, la mancata condanna. Rileva inoltre la complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge più soggetti e strutture centralizzate, e la mole eccezionale del contenzioso seriale. Le spese sono state liquidate in € 800,00, oltre spese generali al 15% e accessori, a favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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