Morte per amianto del marinaio: la speciale elargizione assorbe il risarcimento per compensatio lucri cum damno (TAR Sardegna n. 430 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di danno da esposizione ad amianto del personale militare, la responsabilità dell’Amministrazione della Difesa ha natura contrattuale, ai sensi dell’art. 2087 cod. civ., con conseguente applicazione del termine prescrizionale decennale, il cui dies a quo decorre non dalla diagnosi o dal decesso, ma dal momento in cui la patologia sia riconoscibile come professionale, tipicamente dal parere del Comitato di verifica per le cause di servizio. Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio determina una presunzione di efficacia causale del servizio prestato, gravando sull’Amministrazione l’onere di provare una diversa concausa. Il danno non patrimoniale risarcibile iure hereditatis comprende il danno biologico terminale e il danno morale catastrofale, da liquidare secondo le tabelle vigenti al momento della decisione. La compensatio lucri cum damno impone di detrarre dall’importo risarcitorio la speciale elargizione erogata agli eredi del militare equiparato a vittima del dovere, trattandosi di beneficio derivante dal medesimo fatto generatore, ma non gli assegni vitalizi, che ristorano un pregiudizio patrimoniale distinto. La domanda di risarcimento dei danni patrimoniali proposta dagli eredi è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario quando non sia mai entrata nel patrimonio del de cuius.
Il Fatto
Gli eredi di un militare della Marina deceduto per carcinoma gastrico, riconosciuto dipendente da causa di servizio e con equiparazione a vittima del dovere, agivano contro il Ministero della Difesa per ottenere il risarcimento del danno iure hereditatis e di quello patrimoniale. Il giudizio, riassunto dinanzi al TAR Sardegna dopo la declinatoria di competenza del TAR Lazio, si fondava sull’esposizione all’amianto durante il servizio prestato a bordo di unità navali. Il Ministero eccepiva il difetto di giurisdizione sui danni patrimoniali, la prescrizione e l’infondatezza nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato in primo luogo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda relativa ai danni patrimoniali da mancata percezione dei ratei pensionistici post mortem. Il diritto alla pensione, estinguendosi con la morte dell’avente diritto, non è mai entrato nell’asse ereditario. Diversamente, la perdita del sostentamento familiare configura una posta risarcibile iure proprio, devoluta al giudice ordinario secondo i criteri dettati dalle Sezioni Unite sulla natura dell’azione, contrattuale o extracontrattuale.
Quanto alla prescrizione, il Collegio ha escluso che il termine potesse decorrere dal 2008, epoca del decesso. Richiamando la giurisprudenza della Cassazione, ha affermato che il dies a quo della prescrizione decennale, propria della responsabilità contrattuale ex art. 2087 cod. civ., coincide con la conoscibilità dell’origine professionale della patologia, ancorata nel caso di specie alla pubblicazione del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio. L’eccezione è stata quindi respinta.
Nel merito, il Tribunale ha accertato la responsabilità del Ministero, valorizzando il riconoscimento della causa di servizio quale presunzione di efficacia causale del servizio e la mancata prova, da parte dell’Amministrazione, di una genesi extra-lavorativa della malattia. La condotta datoriale è stata qualificata come inadempimento degli obblighi di sicurezza, con la conseguente operatività dell’inversione dell’onere della prova. È stata, inoltre, richiamata la giurisprudenza che, anche in caso di attività di servizio in missione, impone all’Amministrazione di prevenire i rischi prevedibili ulteriori rispetto al rischio strettamente bellico.
Il danno non patrimoniale iure hereditatis è stato liquidato in complessivi euro 91.567,88, comprensivi del danno biologico terminale del 100% per 102 giorni, personalizzato, e del danno morale catastrofale. Escluso il danno esistenziale autonomo. Rivalutato e maggiorato degli interessi, l’importo è stato determinato in euro 139.184,18.
Tale somma è stata però integralmente assorbita dalla speciale elargizione di euro 228.000,00 già percepita dagli eredi. Applicando la compensatio lucri cum damno, il Collegio ha detratto il beneficio, ritenuto derivante dal medesimo fatto generatore, mentre ha escluso lo scomputo degli assegni vitalizi, diretti a ristorare un diverso pregiudizio patrimoniale. La domanda risarcitoria è stata conseguentemente respinta, con compensazione delle spese per la peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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