Cessata materia del contendere in caso di adempimento tardivo della PA nel giudizio di ottemperanza (TAR Sardegna n. 374 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proposizione del ricorso per ottemperanza ex art. 112 c.p.a. finalizzato all’esecuzione di una sentenza passata in giudicato che riconosca il diritto alla Carta Elettronica del Docente determina, in caso di adempimento tardivo dell’Amministrazione successivo all’incardinamento del giudizio, la cessazione della materia del contendere. L’esecuzione spontanea ma tardiva del dictum giudiziale non elide la soccombenza virtuale della P.A., che resta conseguentemente gravata delle spese di lite, liquidabili in misura ridotta in ragione della natura seriale e standardizzata del contenzioso.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Tempio Pausania, Sezione Lavoro, sentenza n. 131/2025, passata in giudicato, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad accreditare sulla Carta Elettronica del Docente l’importo complessivo di euro 1.500,00 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.
A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, la ricorrente proponeva dinanzi al TAR Sardegna ricorso per l’ottemperanza ex art. 112 c.p.a., al fine di ottenere l’esecuzione coattiva del giudicato. Nelle more del giudizio, il Ministero provvedeva all’accredito delle somme dovute, sia pure tardivamente.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente rilevato che, a seguito dell’adempimento sopravvenuto dell’Amministrazione, documentato dalla stessa parte ricorrente, risultava conseguito il bene della vita sotteso alla proposizione del ricorso. Tale circostanza ha determinato la cessazione della materia del contendere, non essendovi più alcuna utilità da riconoscere alla ricorrente.
Quanto al regime delle spese di lite, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale: la P.A. ha adempiuto solo successivamente all’incardinamento del giudizio di ottemperanza, sicché l’iniziativa giudiziale della ricorrente è da considerarsi necessaria e non può restare priva di tutela sotto il profilo delle spese. L’adempimento tardivo non esclude, infatti, che la condanna alle spese debba essere posta a carico dell’Amministrazione.
Il Collegio ha inoltre valorizzato la natura seriale del contenzioso in materia di Carta Elettronica del Docente, rilevando come il difensore della ricorrente avesse patrocinato, nella medesima camera di consiglio, nove cause dal contenuto identico o sovrapponibile, con attività difensiva caratterizzata da elevata ripetitività e standardizzazione. Tale circostanza ha giustificato una liquidazione equitativa delle spese in misura ridotta, pari a euro 400,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Conseguentemente, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, condannando il Ministero alla rifusione delle spese così liquidate e ordinando l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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