Il divieto di detenzione di armi non richiede condanne penali (TAR Sardegna n. 375 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di detenzione delle armi si fonda esclusivamente su una valutazione discrezionale circa l’affidabilità del soggetto che le detiene, che può venire meno anche qualora non vi siano condanne per reati o denunce, ma sia comunque nota una situazione di conflittualità. Per il diniego o la revoca delle autorizzazioni all’uso e detenzione delle armi non è necessario né un giudizio di pericolosità sociale, né un comprovato abuso nell’utilizzo delle armi. L’Autorità di pubblica sicurezza ha ampia discrezionalità nell’individuare gli indici rivelatori della possibilità di abuso, che possono essere costituiti anche da fatti privi di rilievo penale, purché l’apprezzamento non sia irrazionale e sia motivato in modo congruo. Il giudizio ha funzione squisitamente preventiva, non sanzionatoria, e può giungere ad esiti negativi a fronte di elementi anche solo minimamente indicativi dell’inaffidabilità dell’interessato. Il richiamo all’art. 10-bis della legge n. 241/1990 è erroneo, in quanto tale norma si applica ai soli procedimenti a impulso di parte.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il decreto con cui la Prefettura gli aveva vietato la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti ai sensi dell’art. 39 del T.U.L.P.S., nonché il decreto del Questore di revoca della licenza per porto di fucile uso caccia, quale atto presupposto, connesso e consequenziale. A fondamento dei provvedimenti vi era il coinvolgimento dell’interessato in una violenta lite, sviluppatasi all’esterno di un locale dopo che un suo parente era stato aggredito. L’Amministrazione, all’esito di approfondimenti istruttori e di due distinti pareri di polizia, aveva ritenuto il comportamento del ricorrente sintomatico della sua inaffidabilità nell’uso delle armi. Il ricorrente deduceva vizi di travisamento dei fatti, insussistenza dei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione, violazione del principio di proporzionalità e delle norme sul contraddittorio procedimentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso, ritenendo i provvedimenti basati su elementi probatori sufficienti e proporzionati. Ha richiamato il principio secondo cui il giudizio prodromico all’adozione dei provvedimenti abilitativi alla detenzione e al porto delle armi è privo di connotazione sanzionatoria e ha funzione preventiva. Esso può condurre a esiti negativi anche in presenza di elementi solo minimamente indicativi dell’inaffidabilità dell’interessato, considerata la rilevanza degli interessi potenzialmente minacciati dall’uso delle armi, a fronte di interessi meramente economici e venatori del richiedente.||DSML||>
Il Tribunale ha evidenziato che, ai sensi degli articoli 11, 39 e 43 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, l’Amministrazione può fondare il giudizio di non affidabilità al verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla buona condotta dell’interessato. Non è necessario un giudizio di pericolosità sociale né un comprovato abuso nell’utilizzo delle armi. L’Autorità di pubblica sicurezza dispone di un’ampia discrezionalità nell’individuare gli indici rivelatori del possibile abuso, che possono consistere anche in fatti privi di rilievo penale, purché l’apprezzamento non sia irrazionale e sia congruamente motivato. Il porto d’armi non è un diritto assoluto, ma un’eccezione al divieto di detenere armi, concedibile solo garantendo la sicurezza sull’uso per preservare l’ordine pubblico.
Quanto al caso concreto, l’istruttoria aveva dimostrato la partecipazione del ricorrente alla lite, circostanza sufficiente a fondare il giudizio precauzionale dell’Autorità. Le modalità specifiche di partecipazione e l’esito del procedimento penale, risoltosi per remissione di querela senza accertamento sostanziale, non assumevano rilievo. Il Collegio ha infine escluso violazioni delle prerogative procedimentali, precisando che l’interessato era stato messo in condizione di difendersi e che il richiamo all’art. 10-bis della legge n. 241/1990 era erroneo, trattandosi di norma applicabile ai soli procedimenti a impulso di parte. Le spese sono state compensate per i giusti motivi evidenziati.
Nota della Redazione
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