Ottemperanza alla sentenza sulla carta docente: condanna del Ministero e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2730 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, l’accertamento del passaggio in giudicato della sentenza e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 legittimano il giudice amministrativo ad accogliere il ricorso. A fronte dell’inadempimento, il giudice ordina all’Amministrazione di provvedere entro un termine e, nell’ipotesi di persistente inottemperanza, nomina sin da ora un commissario ad acta, individuato in un funzionario pubblico della struttura debitrice, senza diritto a compenso. La soccombenza comporta la condanna alle spese di lite, liquidate in misura ridotta per il carattere seriale della controversia, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Il Fatto
Il Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnare a una docente la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, di cui alla legge n. 107/2015, nella misura di 500 euro per ciascun anno scolastico indicato in sentenza. La pronuncia era stata notificata all’Amministrazione il 5 aprile 2025 ed era passata in giudicato per mancata impugnazione, come da attestazione di cancelleria del 21 novembre 2025.
A seguito dell’inerzia del Ministero, la docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo che l’Amministrazione fosse condannata a eseguire la decisione, con nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento e condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con un atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la domanda di ottemperanza. Dalla documentazione versata in atti risultava, infatti, che la sentenza del giudice del lavoro era stata notificata all’Amministrazione e che era decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
Il Collegio ha quindi disposto che il Ministero desse completa esecuzione al giudicato nel termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore. Ha inoltre ritenuto di nominare sin da ora, per il caso di persistente inottemperanza, un commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Pavia/Lodi, con il compito di provvedere in via sostitutiva entro i successivi sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata.
Sul punto, il TAR ha precisato che il commissario potrà eseguire la sentenza anche ricorrendo all’istituto del pagamento in conto sospeso, di cui all’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, e che, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non sarà liquidato alcun compenso. Da ultimo, in applicazione del principio della soccombenza, l’Amministrazione è stata condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in misura ridotta, tenuto conto del carattere seriale della controversia e del limitato impegno difensivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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