Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sul beneficio legge 107/2015 (TAR Marche n. 165 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro che abbia riconosciuto il beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza della pubblica amministrazione e ne ordina l’esecuzione integrale. Decorso il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, la mera costituzione formale dell’amministrazione, che non opponga alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, non esclude l’accoglimento del ricorso. All’amministrazione inadempiente va assegnato un termine per provvedere e, per il caso di perdurante inerzia, va nominato il commissario ad acta. La condanna alle spese del giudizio di ottemperanza è giustificata quando l’inadempimento non sia contestato al momento della proposizione del ricorso.

Il Fatto

Il giudice del lavoro aveva dichiarato il diritto della ricorrente di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le competenti articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme indicate in sentenza per gli anni scolastici in relazione ai quali era stato accertato il diritto. La sentenza, notificata, non era stata impugnata ed era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria.

Lamentando che il giudicato non era stato eseguito, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria formale. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha innanzitutto verificato la procedibilità del ricorso, rilevando che tra la notifica della sentenza all’amministrazione e la proposizione dell’iniziativa era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Tale presupposto temporale integra la condizione per l’esperibilità del rimedio dell’ottemperanza.

Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato, poiché il titolo indicato in epigrafe non era stato eseguito. In presenza dei presupposti di legge e del decorso del termine di legge, la pubblica amministrazione, costituitasi solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.

Il Tribunale ha quindi accolto il ricorso e dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte. A tal fine ha assegnato il termine di 30 giorni decorrenti dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.

Per il caso di inutile decorso del termine, è stato sin d’ora nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, provvedendo entro i successivi 120 giorni all’esecuzione dell’incarico, anche mediante variazioni di bilancio o altri atti necessari.

Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’amministrazione è stata condannata al relativo pagamento negli importi liquidati in dispositivo, anche tenuto conto di quanto statuito dal Consiglio di Stato, sez. VII, n. 9289 del 25 novembre 2025. Le spese sono state liquidate in euro 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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