Nomina del commissario ad acta per l’ottemperanza alla sentenza sulla Carta Elettronica del Docente (TAR Sardegna n. 355 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione che non abbia dato integrale esecuzione a una sentenza passata in giudicato, limitandosi a liquidare le sole spese di lite, rimane inadempiente rispetto al giudicato di condanna al pagamento del capitale. In tale evenienza, il giudice dell’ottemperanza accoglie il ricorso e nomina un commissario ad acta, con facoltà di delega a un altro dirigente dell’ufficio, assegnando un termine per l’adempimento. L’attività commissariale, ove affidata a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non dà luogo alla liquidazione di alcun compenso. Le spese del giudizio di ottemperanza sono poste a carico dell’amministrazione soccombente, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Il Fatto
Una docente di ruolo aveva ottenuto dal Tribunale di Sassari – Sezione Lavoro, con sentenza passata in giudicato, il riconoscimento del contributo di euro 2.000,00 previsto dalla Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022, da corrispondersi secondo le modalità di cui all’art. 1, comma 122, l. n. 107/2015 e al d.P.C.M. 28 novembre 2016.
Rimasta ineseguita la pronuncia, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la declaratoria dell’inottemperanza e la nomina di un commissario ad acta per l’adozione, in via sostitutiva, dei provvedimenti necessari all’esecuzione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che l’amministrazione, nel corso del giudizio, aveva provveduto alla liquidazione delle spese legali in favore della ricorrente, così ottemperando parzialmente alla sentenza. La pronuncia era invece rimasta ineseguita con riguardo al giudicato formatosi sul riconoscimento del capitale, oggetto principale della condanna.
Pur avendo l’amministrazione dichiarato in camera di consiglio di aver sollecitato l’esecuzione integrale del pagamento, non erano state fornite utili indicazioni per una tempestiva soluzione bonaria della controversia. Il giudice ha pertanto ritenuto sussistente l’inadempimento e ha accolto l’istanza di nomina del commissario, considerando l’ottemperanza uno strumento diretto a garantire l’effettività della tutela giurisdizionale.
Per l’esecuzione dell’incarico è stato nominato il Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio e con l’assegnazione del termine di sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.
Il TAR ha infine precisato che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso, e ha condannato l’amministrazione al pagamento delle spese del giudizio, con distrazione in favore del difensore che aveva dichiarato di essere antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.